Quesito:
Mio figlio, studente e inoccupato, ha lavorato nel 2012 come Cameriere nella stagione estiva e parte in autunno con i voucher di lavoro accessorio per € 3.000. Ai fini del prossimo 730 devo considerarlo a carico?
Risposta:
La recente riforma Monti-Fornero (legge 92/2012) ha confermato una caratteristica della precedente disciplina del "lavoro occasionale accessorio", stabilendo che il compenso del lavoratore accessorio è esentato da imposizione fiscale, e non incide sullo stato di disoccupato e inoccupato (art. 72.03°comma D.lgs. 276/2003).
Con questo, però, la norma nulla ha disposto sullo "stato di soggetto fiscalmente a carico" ex. artt. 12 ss DPR 917/1986, ma solo una disposizione di esonero dall' "imposizione fiscale". La conclusione più lineare, pertanto, dato il carattere "eccezionale" della norma ex. art. 72 cit. che non ammette interpretazione analogica (art. 14 preleggi), sarebbe quella di applicare al caso di specie la norma generale TUIR.
Precisiamo, però, che il caso è controverso e solleveremo le doverose istanze di chiarimento in sede di Interpello all'Agenzia delle Entrate.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
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Lavoro, lavoro, quanto mi costi! Punto di condivisione (piccolo "salotto") aperto alla comunità dei Giuslavoristi e Professionisti ex. l. 12/1979 in relazione ai problemi di contrattualistica e di legislazione del lavoro subordinato e autonomo. La presente pagina non costituisce consulenza professionale. A Cura del Dr. Giorgio Frabetti, Professionista ex l. 4/2013 (Collaboratore Studio CDL Landi, Ferrara).
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QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI" GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.
NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.
IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.
NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.
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