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giovedì 28 marzo 2013

COMUNICAZIONE LAVORATORI INTERMITTENTI-UN CASO PER IL PERIODO PASQUALE

Quesito:
Buongiorno, sono un Consulente del Lavoro e Vi sottopongo un dubbio assai rilevante, per la gestione della "comunicazione preventiva" di lavoro intermittente per i lavoratori a chiamata introdotti dalla l. 92/2012.
Una mia Ditta del settore Pubblici Esercizi, mi aveva chiesto, ancora a febbraio scorso, in occasione di una punta di lavoro determinata dal periodi di carnevale, di comunicare alla DTL un certo piano di lavoro di un Cameriere che avrebbe lavorato per 04 ore dal giovedì alla domenica per 04 settimane. Un sabato sera, complice l'assenza di una Collaboratrice Familiare infortunata, l'Azienda aveva provveduto ad accrescere le ore di lavoro previste da 04 a 08 per il sabato e la domenica, senza informarmi e senza provvedere ad alcuna comunicazione. Successivamente, per "compensare" le ore in più svolte, l'Azienda provvedeva a "mettere a casa" lo stesso Cameriere in altre quattro giornate programmate per le ore corrispondenti. E' corretto questo comportamento? Ovvero, l'Azienda avrebbe dovuto attivarsi per consentire la comunicazione alla DTL la variazione? Dico questo, considerando il passaggio della Circolare 20/2012 del Ministero del Lavoro dove si precisa che il giorno di non lavoro del Dipendente a chiamata, in quanto non oggetto di comunicazione, si considera giorno di lavoro agli effetti retributivi e del LUL. E comunque scattano le sanzioni? Lei che ne pensa?

Risposta:
Lei mi porta in "mare incognito" con il Suo quesito, che certamente merita una delucidazione in sede amministrativa.
Posso solo esprimere una traccia di riflessione, necessariamente breve e sommaria da approfondire.
Considerata la "compensazione oraria" che si è venuta a creare nel rapporto, personalmente sarei a ritenere non dovuta e, quindi, non sanzionabile l'Azienda. In fondo, cosa aveva fatto? Aveva programmato un certo tempo di lavoro, che alla fine è stato rispettato nella sostanza: al Lavoratore non è conseguito alcun danno dal punto di vista retributivo e previdenziale. Hanno saltato due giorni, ma alla fine l'impiego orario complessivo programmato nel mese, pare rispettato.
Personalmente, sarei a ritenere che, in merito alla comunicazione de qua, debbano valere i criteri di "prevalenza della sostanza sulla forma" già conclamata nel Vademecum del Ministero del Lavoro sul Libro Unico del Lavoro. In considerazione di questo, parrebbe superflua una specifica comunicazione per notificare l'assenza del Lavoratore, senza che questa "assenza" (in assenza di comunicazione) debba essere imputata a giornata retribuita.
Ma le mie sono opinioni personali, da prendere con la necessaria prudenza, fino a che non si sarà espresso il Ministero del Lavoro in forma ufficiale.

Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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