AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




sabato 9 marzo 2013

IL RIFIUTO DI FORNIRE INFORMAZIONI ALL'ISPETTORE DEL LAVORO: E' REATO?


Quesito:
Sono un Imprenditore. Sono stato oggetto di Ispezione da parte della locale DTL, che mi ha "prospettato" l'eventualità di una denuncia per reato di "omessa trasmissione di informazioni" per aver trascurato di fornire loro informazioni, su cui poi essi avevano avviato verifiche sui libri contabili. In che cosa consiste questo reato? Come devo comportarmi?

Risposta:
Il reato di cui Le hanno parlato è l'art. 04.07°comma l. 628/1961: "Coloro che, legalmente richiesti dall’Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'arresto fino a 02 mesi o con l'ammenda fino a 1 milione di lire". E' una fattispecie penale contravvenzionale, che per essere integrata in concreto richiede "indifferentemente" il dolo o la colpa. Dal punto di vista della condotta, la giurisprudenza (Cass. 26974/2009 recepita da Nota Min. Lav. 12065/2012) richiede che la denuncia penale scatti solo in caso di autentico ostruzionismo posto in essere dal soggetto ispezionato verso l'organo inquirente fornendo dichiarazioni e dati scientemente errati e falsi. E' comunque una classica fattispecie di reato "bagatellare" che nella prassi tende a convertirsi in sanzione amministrativa: come riconosciuto del resto dallo stesso Ministero (Nota 15252/2011), se il Datore "si ravvede" e cessa la sua condotta ostruzionistica, è applicabile la cd "prescrizione obbligatoria" con applicazione di sanzione amministrativa pari al quarto del massimo edittale di pena pecuniaria. In caso contrario, ovvero in caso il Datore non si ravveda, il reato è definibile a discrezione del Giudice con "oblazione facoltativa" ex.162-bis CP, con pagamento di un terzo del massimo dell'ammenda. Tale ultima ipotesi di estinzione agevolata del reato non è mai applicabile in caso di recidiva del reo.

Nessun commento:

Posta un commento