Il messaggio n. 4909 del 21 marzo 2013 contiene
ulteriori indicazioni per individuare i soggetti abilitati al rilascio del CUD.
Ai soli fini della stampa e del rilascio
del CUD, e alla presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi
all’amministrazione finanziaria, l’Inps ha riconosciuto come abilitati
all’accesso al servizio i seguenti soggetti:
A) Gli iscritti negli albi
dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commercialisti e dei
consulenti del lavoro;
B) I soggetti iscritti alla
data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi,
in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti o diploma di ragioneria;
C) Le associazioni
sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32 del decreto
241/1997, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze
etnico-linguistiche;
D) I centri autorizzati di
assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
E) Gli altri incaricati
individuati con decreto del Ministro delle finanze.
L’erogazione del servizio in oggetto è ammessa solo su specifica richiesta
del cittadino interessato e dietro rilascio di apposito mandato, che i soggetti
abilitati alla stampa ed al rilascio del CUD sono tenuti a conservare
unitamente ad una copia del documento di identità dello stesso e ad esibirli a
richiesta dell’Istituto. All’atto dell’accesso in procedura il soggetto
incaricato dovrà dichiarare il possesso della delega ed il rispetto di quanto
previsto dal D.lgs 196/2003, riguardo al trattamento e alla divulgazione dei
dati personali.
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