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venerdì 29 marzo 2013

CUD 2013, LE ULTERIORI ISTRUZIONI DELL'INPS (MSG 4909/2013)


Il messaggio n. 4909 del 21 marzo 2013 contiene ulteriori indicazioni per individuare i soggetti abilitati al rilascio del CUD.
Ai soli fini della stampa e del rilascio del CUD, e alla presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi all’amministrazione finanziaria, l’Inps ha riconosciuto come abilitati all’accesso al servizio i seguenti soggetti:

A)    Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commercialisti e dei consulenti del lavoro;
B)    I soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
C)    Le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32 del decreto 241/1997, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
D)    I centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
E)    Gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro delle finanze.

L’erogazione del servizio in oggetto è ammessa solo su specifica richiesta del cittadino interessato e dietro rilascio di apposito mandato, che i soggetti abilitati alla stampa ed al rilascio del CUD sono tenuti a conservare unitamente ad una copia del documento di identità dello stesso e ad esibirli a richiesta dell’Istituto. All’atto dell’accesso in procedura il soggetto incaricato dovrà dichiarare il possesso della delega ed il rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196/2003, riguardo al trattamento e alla divulgazione dei dati personali.

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