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mercoledì 3 aprile 2013

PRATICANTI CONSULENTI DEL LAVORO: DOPO CINQUE TENTATIVI, STOP A ESAME DI STATO

Quesito:
Laureato in Economia e Commercio nel 2002, ho svolto praticantato professionale dal 2003 al 2005, conseguendo in quest'ultima epoca la certificazione di "compiuta pratica". Da allora, non ho mai svolto l'esame di abilitazione. Ho letto della riforma delle Professioni, e mi pare di aver capito che la "compiuta pratica" non vale più se nei 05 anni successivi non ti sei abilitato. Corrisponde al vero tutto questo?

Risposta:
La regola esiste, ma al momento nulla ne autorizza la lettura retroattiva.
In particolare, il DPR 137/2012, all'art. 06.12°comma prevede:

Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2.


Ma contemporaneamente specifica:

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto già previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

Pertanto, questa clausola, abbastanza chiaramente fissa il dies a quo della cancellazione dal registro dei praticanti solo per i tirocini attivati dopo la pubblicazione del DPR 137/2012, escludendo il pregresso.
A parte la conclamata incostituzionalità di un'interpretazione diversa, resta la circostanza che laddove la legge ha disposto "retroattivamente" lo ha fatto espressamente: ad esempio, sul regime dei "contribuenti minimi" la disapplicazione è stata fatta risalire a quei lavoratori che avessero maturato tale posizione fiscale dal 31/12/2007. Qui, non si dice nulla di speciale, solo che le norme riguardano i tirocini da Consulenti del Lavoro attivati da settembre 2012 in poi ... A contrariis, devono intendersi esclusi quelli attivati prima. L'italico costume dei pasticci legislativi spesso risolti a livello burocratico e "opaco" comunque raccomanda attenzione.


Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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