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martedì 16 aprile 2013

IL LAVORO NOTTURNO DELLA LAVORATRICE MADRE

Quesito:
Una OSS, Dipendente di Casa di Riposo per Anziani inquadrata nel CCNL Case di Cura AIOP, neo-mamma, può essere adibita a lavoro notturno, fuori dal periodo di astensione obbligatoria?

Risposta:
Il divieto di adibizione al Lavoro notturno è assoluto e inderogabile tra il 09° mese precedente la certificata gravidanza e il 12 mese successivo (ossia fino al compimento di 01 anno di età del figlio).
Il divieto è "relativo" nel periodo compreso tra il 12 mese successivo alla nascita del figlio e fino al 36° mese (03 anni di vita del bambino): nel senso che la legge riconosce alla Dipendente la facoltà di rifiutare il lavoro notturno, senza patire conseguenze.
Va da sè, però, che, se la Lavoratrice accetta di svolgere lavoro notturno, ciò non esonera la Casa di Cura dagli oneri di vigilanza sanitaria previsti dalla legge, ove, ad esempio, dovessero sopravvenire problematiche di Salute (e la cosa può essere rilevante nel particolare settore "sanitario"). Il consenso della Lavoratrice, cioè, non può legittimare la Casa di Cura ad "abbassare la guardia" rispetto alla sorveglianza sanitaria prescritta dalla legge: in questo caso, la Casa di Cura vigilerà eventualmente valutando l'adibizione della Lavoratrice madre a turnazioni "compatibili" e, nei casi più gravi, provvedendo all'adibizione ad altre mansioni adeguate, nel rispetto dell'art. 2103 Codice Civile, che tutela la professionalità acquisita dal Dipendente.

Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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