Una OSS, Dipendente di Casa di Riposo per Anziani inquadrata nel CCNL Case di Cura AIOP, neo-mamma, può essere adibita a lavoro notturno, fuori dal periodo di astensione obbligatoria?
Risposta:
Il divieto di adibizione al Lavoro
notturno è assoluto e inderogabile tra il 09° mese precedente la certificata
gravidanza e il 12 mese successivo (ossia fino al compimento di 01 anno di età
del figlio).
Il divieto è "relativo" nel
periodo compreso tra il 12 mese successivo alla nascita del figlio e fino al
36° mese (03 anni di vita del bambino): nel senso che la legge riconosce alla
Dipendente la facoltà di rifiutare il lavoro notturno, senza patire conseguenze.
Va da sè, però, che, se la Lavoratrice
accetta di svolgere lavoro notturno, ciò non esonera la Casa di Cura dagli
oneri di vigilanza sanitaria previsti dalla legge, ove, ad esempio, dovessero
sopravvenire problematiche di Salute (e la cosa può essere rilevante
nel particolare settore "sanitario"). Il consenso della Lavoratrice,
cioè, non può legittimare la Casa di Cura ad "abbassare la guardia"
rispetto alla sorveglianza sanitaria prescritta dalla legge: in questo caso, la
Casa di Cura vigilerà eventualmente valutando l'adibizione della Lavoratrice
madre a turnazioni "compatibili" e, nei casi più gravi, provvedendo
all'adibizione ad altre mansioni adeguate, nel rispetto dell'art. 2103 Codice
Civile, che tutela la professionalità acquisita dal Dipendente.
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