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mercoledì 3 aprile 2013

VERSO IL 730/2013: I LAVORATORI FRONTALIERI


La legge di Stabilità 2013 (art. 01.549°comma l. 228/2012) ha disposto anche per il 2013 l'applicazione della "franchigia" di € 6.700 relativa all'IRPEF per i lavoratori "frontalieri" già disposta dall'art. 01.204°comma l.244/2007.
In particolare, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo:

A) Per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, per l'importo eccedente gli € 8.000;
B) Per gli anni 2012 e 2013, per l'importo eccedente € 6.700.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, con Circolare 03/01/2001 nr. 1/E, la disposizione si applica ai soli redditi da lavoro dipendente derivanti da attività lavorative prestate da soggetti residenti nel territorio dello Stato:

- Nelle zone di frontiera, quali ad esempio Francia, Austria, San Marino;
- In altri Paesi limitrofi, quali ad esempio il Principato di Monaco.

La Circolare medesima ha affermato che rientrano in tale previsione "quei lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all'estero (zone di frontiera o limitrofe) per svolgere la prestazione di lavoro".
Non rientrano nella norma in commento e sono sottoposte ad imposizione in Italia secondo le ordinarie modalità di tassazione, le seguenti tipologie di reddito di lavoro dipendente:

- Redditi di soggetti residenti, derivanti da attività di lavoro dipendente prodotte all'estero in Paesi diversi da quelli di frontiera o limitrofi;
- Redditi di soggetti residenti che, pur collocati nello speciale ruolo estero (AIRE), soggiornano all'estero meno di 183 gg. in un periodo di 12 mesi.

Inoltre, sono da considerarsi esclusi dall'ambito applicativo della norma in commento e sono, pertanto, assoggettati al regime impositivo ex. art. 51.08-bis TUIR i lavoratori dipendenti "in forza di uno specifico contratto che prevede l'esecuzione della prestazione all'estero in via esclusiva e continuativa, previa collocazione nel ruolo estero".

ACCONTO DI IMPOSTA:
Ai fini della determinazione della misura dell'acconto di imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per gli anni 2013 e 2014 non si tiene conto dei suddetti benefici fiscali.
A tale proposito, nel Modello 730/2013 e Unico 2013 PF nel Quadro RC -dedicato ai lavoratori dipendenti e assimilati- è stato inserito il nuovo Codice "4", per indicare appunto i redditi di lavoro prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato.
In presenza di tale Codice, infatti, occorrerà determinare gli acconti per il 2013, ricalcolando il reddito imponibile e l'imposta dovuta in base all'intero reddito percepito comprensivo della quota esente di € 6.700.


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