Quesito:
Nel 2013, a seguito di eredità, diventerò Proprietaria della casa in cui abito. Ipotizzando (facendo i dovuti scongiuri!) la permanenza del rapporto di lavoro (che nel 2013 dovrebbe fruttare un reddito lordo complessivo di € 21000 ca), Le chiedo: il reddito fondiario mi fa splafondare dal requisito degli € 40.000 richiesto dalla legge per fruire del beneficio della detassazione? Grazie
Risposta:
Possono avere accesso al beneficio della detassazione (anche nella versione 2013) i lavoratori dipendenti che abbiano prodotto reddito di lavoro dipendente non superiore ad € 40.000, da considerarsi innanzitutto al lordo delle somme detassabili e quale "imponibile fiscale", ossia detratta la contribuzione INPS (deduzione logica, essendo questa regola valevole di default per l'imposizione IRPEF di lavoro dipendente). A questi fini conta solo il "reddito di lavoro dipendente", non il "reddito complessivo": di qui, l'irrilevanza del reddito fondiario (art. 01 DPCM).
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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Lavoro, lavoro, quanto mi costi! Punto di condivisione (piccolo "salotto") aperto alla comunità dei Giuslavoristi e Professionisti ex. l. 12/1979 in relazione ai problemi di contrattualistica e di legislazione del lavoro subordinato e autonomo. La presente pagina non costituisce consulenza professionale. A Cura del Dr. Giorgio Frabetti, Professionista ex l. 4/2013 (Collaboratore Studio CDL Landi, Ferrara).
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QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI" GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.
NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.
IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.
NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.
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