Il più grande interrogativo che i pratici si sono posti è stata la sorte degli "accordi di secondo livello" vigenti e stipulati in forza del DL 78/2010, che a tali accordi sindacali aveva subordinato la fruibilità della detassazione, in particolare, per le voci di straordinario, notturno e premi di produzione.
Sui premi di produzione, eravamo intervenuti con una nota di risposta rinvenibile al link: http://costidellavoro.blogspot.it/2013/02/detassazione-e-premi-di-produttivita.html.
Su straordinario e notturno, eravamo intervenuti, anche con affermazioni critiche a quanto divulgato nella stampa, con il seguente intervento: https://www.facebook.com/notes/studio-landi-cdl-francesco/detassazione-2013-quale-detassazione-per-straordinari-e-notturno/474826482578265.
In entrambi i casi, teorizzammo la sovrapponibilità di premi di produzione (nel caso specifico bancari) e straordinario, notturno alle voci di produttività di cui al DPCM del 22/01/2013 e ne predicammo la permanente detassabilità, ove "vigenti" secondo accordi "compatibili" con le disposizioni di legittimazione dei soggetti sindacali stipulanti secondo il DPCM citato.
Fortunatamente, il Ministero del Lavoro ha fatto proprio simili determinazioni interpretative, che corrispondono a buon senso e a correntezza amministrativa. Per una lettura integrale, vai al link: http://www.dplmodena.it/ML15-2013Detassazione2013.pdf.
In particolare, per queste voci, il Ministero ha dichiarato la detassabilità già a partire dal 01/01/2013.
A tal fine, il Datore di Lavoro dovrà provvedere al "deposito" dell'accordo avanti la DTL entro 30 gg. dalla stipula dell'accordo, ovvero, per quelli in essere, dall'entrata in vigore del DPCM, se l'accordo è già in essere (ovvero dalla stipula se viene stipulato dopo) e dal rilascio di "auto-dichiarazione" (a Ns. giudizio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR 445/2000) attestante la conformità delle voci retributive ai parametri del DPCM. Disposizione a Ns. parere inutile e pleonastica per voci (es. straordinario, notturno) che pacificamente sono tra quelle nominate dalla Circolare come compatibili ex se con il nuovo assetto delle "voci di produttività".
Studio Landi Francesco
Consulente del Lavoro in Ferrara
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