Quesito:
Salve, sarei
interessata anch'io all'argomento. Mi viene da pensare che l'onere del deposito
del contratto di "produttività" dovrebbe avere carattere di
periodicità proprio a sottolineare la variabilità..ma da quando? ... Stando
così le cose chi non ha recentemente(2012) depositato l'accordo sindacale e/o
contratto di produttività ma opera mantenendo in essere quelli antecedenti la
riforma 2012 (non essendoci prima l'obbligo di deposito per la detassazione)
non potrà usufruire della detassazione nel 2013? Ad esempio accordo del 2005
depositato, e tacito rinnovo fino al 2012. Nel 2013 non usufruirà della
detassazione? La linea di demarcazione è data dall'importo , fisso o variabile?
Grazie , trovo sempre spunti interessantissimi
Risposta:
Precisiamo in via preliminare che il
DPCM 22/01/2013 subordina la detassazione alla vigenza di un accordo "di
secondo livello" (territoriale o aziendale) che preveda voci di
produttività (fisiologicamente "variabili").
A rigore, la detassazione spetta in costanza
della vigenza del contratto.
Il "deposito" e l'acclusa
"dichiarazione di conformità" serve, nell'economia della
normativa vigente, a rendere opponibile al Fisco l'accordo, in quanto conforme
ai presupposti di accesso alla detassazione. Ma una volta che il Fisco nulla
obbietta all'accordo, la detassazione si applica alle voci per tutta la durata
dell'accordo, senza che ci sia bisogno di procedere di volta in volta al
deposito.
La ratio di
"opponibilità" connessa al deposito è tale che se l'accordo non viene
meno per disdetta o scadenza, esso rimane opponibile in qualsiasi momento:
anche in caso di proroga della detassazione (senza modifiche alla
normativa ovviamente).
Nel caso Suo, ove Lei abbia proceduto al
deposito di accordo di produttività nel 2005, dovrà comunque procedere ad una
"dichiarazione di conformità" che attesti che le voci dell'accordo
sono comunque conformi alla normativa sopravvenuta.
Evidentemente, il mancato
deposito/adeguamento della contrattazione in essere al momento dell'entrata in
vigore del DPCM preclude la fruizione della detassazione.
Resta inteso che la detassazione si
applica ai "lavoratori del settore privato" così come identificati
dal DL 93/2008 e succ. modd.
Studio Landi Francesco
Consulente del Lavoro in Ferrara
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