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giovedì 4 aprile 2013

VOUCHER PER BABY SITTER ex DM 22/12/2012: SI POSSONO COMPENSARE CON I "VOUCHER" NORMALI?

Quesito:
Sono una Consulente del lavoro, che è stato incaricato da una famiglia di attivare voucher per l'assunzione di una Baby Sitter. Ho avuto modo di apprendere che la Madre è una Lavoratrice in maternità e che potrebbe beneficiare delle speciali agevolazioni per voucher-baby sitting ex dm 22/12/2012. Potrei chiedere all'INPS il rimborso del voucher versato per compensarlo con quello "finanziato" dall'INPS?

Risposta:
Non è semplice rispondere a questo pure interessantissimo quesito, perchè difettano nella Circolare 48/2013 indicazioni al riguardo.
Al momento, l'INPS riconosce alla Lavoratrice madre, in alternativa al contributo finanziario de quo, una quota di voucher fino a € 300,00 mensili (l'importo, a Ns. giudizio, deve intendersi al lordo della contribuzione INPS e INAIL della voucherista-Baby Sitterper un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la  rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice. 

L’INPS precisa che per frazione mensile “deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità”. Ne consegue, pertanto, che “se la lavoratrice, a titolo esemplificativo, ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.
Tali voucher potranno essere poi riscossi dalla Baby Sitter entro e non oltre 24 mesi dalla data di emissione agli Sportelli degli Uffici Postali, presentandoli all'incasso, dopo averli convalidati con la propria firma e previa presentazione di documento di riconoscimento.
I voucher non possono essere riemessi se non in caso di furto e smarrimento, nè rimborsati: questi passaggi ci lasciano pensare che l'INPS abbia escluso una compensazione come da Lei delineata.
In assenza, infatti, di disposizioni legislative specifiche, ci pare comunque molto arduo ammettere una "compensazione" tra le diverse tipologie di voucher: al momento, segnaliamo il paragone con gli speciali voucher dei percettori di prestazioni a sostegno del reddito, che hanno sì previsto l'imputazione di una quota parte della contribuzione all'anzianità contributiva, ma in forza di una specifica disposizione di legge. Logica e prudenza esige, a Ns. modesto avviso, che per realizzare, come da Lei richiesto, la compensazione tra voucher occorra una disposizione di legge ovvero una specifica presa di posizione INPS, che al momento, manca.
Restiamo comunque in attesa di possibili (e auspicabili) aggiornamenti.


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