Caso:
(tratto da L'Esperto Risponde num. 06/2014)
"In una Società SaS, in cui i Soci hanno ripartito le quote
sociali attribuendo il 2% ad A, Socio Accomandatario e il 98% a B, Socio
Accomandante, può essere assunto il Socio accomandante come lavoratore
dipendente, non avendo questi nessun'altra copertura previdenziale"?
Risposta (nostra):
La Circolare INPS 179/1989 resta, pur a seguito delle
profonde trasformazioni subite negli anni 2000 dal diritto societario, l'atto
più rilevante ai fini del necessario accertamento ispettivo.
A questi fini, l'INPS ritiene che la coincidenza tra la
posizione di Imprenditore e di Dipendente, complice anche il ridottissimo e
talora inesistente "diaframma" tra soggettività (personale e patrimoniale) dei
Soci e soggettività (personale e patrimoniale) della Società, rende sostanzialmente incompatibile (leggi "fittizia") la posizione
del Socio-Dipendente. A questo fine, la Società deve dare la prova che il
Socio-Dipendente è effettivamente soggetto a qualche forma di controllo
gerarchico (vedi ex multis Cass.3948/1983) o la sua
posizione subordinata sia altrimenti plausibile.
Nel caso specifico, le Società in Accomandita Semplice (Sas)
devono prestare attenzione ai seeguenti profili:
- Socio Accomandate-Dipendente deve essere, come da regime
societario, effettivamente privo di ogni potere amministrativo;
- Il Nome del Socio Accomandante non deve figurare nella
Ragione Sociale;
- Il Socio Accomandante non deve essere titolare della
maggioranza del Capitale Sociale.
Ricorrendo, viceversa, tali condizioni, ed evidenziandosi, in
capo al Socio, un rilevante potere gestorio e imprenditoriale, il rapporto di
lavoro dipendente del Socio medesimo potrà essere disconosciuto dagli
ispettori.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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