Rapporti
a termine “a cavallo” della “legge di stabilità”. Prendiamo il caso di un
rapporto a termine posto in essere al 01/09/2012, successivamente prorogato
fino al 31/01/2014. Al 01/02/2014 scatta la trasformazione a tempo
indeterminato.
In
forza anche dei vincoli di “irretroattività” incombenti (incontestabilmente
sulla disposizione), cosa può recuperare in questo caso il Datore di Lavoro?
Risposta:
E’
pacifico che il Datore di Lavoro non possa recuperare tutte le mensilità del
contributo di licenziamento da settembre 20112.
E’
altrettanto pacifico, però, che una “sequenza” contributiva è caduta dopo il
01/01/2014.
In
assenza di chiarimenti ministeriali e INPS, dobbiamo partire da due
presupposti: la “tipicità legale” delle prestazioni previdenziali e delle
disposizioni di “agevolazioni” (norme tipicamente “di stretto diritto” ex. art.
14 preleggi) e dal principio della “successione delle norme nel tempo” che
regola i processi di abrogazione della normativa (art. 15 Preleggi).
In
forza delle regole di cui all’art. 15 Preleggi,
l’abrogazione si caratterizza come “evento spartiacque” che delimita
l’efficacia di una certa norma nel tempo.
Ciò
posto, la conclusione più coerente pare la seguente.
Fino
al 31/12/2012, lo sgravio del contributo di licenziamento può avvenire nel
massimo di 06 mensilità di contribuzione. Successivamente, può essere
recuperata (in forza dell’art. 01.135°comma l. 147/2014) la mensilità
successiva al 01/01/2014. Quindi, il Datore di Lavoro potrebbe recuperare (tra
i due regimi normativi) 06 mensilità + 01 di sgravio.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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