Quesito:
Sono il Consulente del Lavoro che assiste un'Azienda Edile.
Tale Azienda ha irrogato un licenziamento disciplinare al proprio Operaio che è stato sorpreso ad utilizzare il furgone aziendale, a lui affidato, per trasportare dei ponies, per i quali aveva promesso una vendita "a provvigione". Con ciò, il furgone, oltre ad essere divenuto insopportabilmente puzzolente, era stato gravemente danneggiato a causa di un incidente determinato dalle cattive e improprie modalità di trasporto.
Personalmente, ho dato "luce verde" per tale provvedimento disciplinare. Ora, però, si è fatto vivo l'Avvocato del Dipendente che ritiene il fatto riconducibile ad un'ipotesi di "trasgressione" punita dall'art. 88 lett. C vigente CCNL con la multa (lavoratore che "in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro") e come tale minaccia di chiedere la "reintegra" attenuata ai sensi dell'art. 18.04°comma l. 300/1970, essendo il licenziamento disciplinare comminato trasgredendo l'indicazione del CCNL che aveva previsto, per la medesima condotta, una sanzione conservativa.
Come mi devo comportare?
Risposta:
Per dare una risposta compiuta al quesito, bisognerebbe capire quale motivazione è stata adottata.
Personalmente, credo che le obiezioni del Legale non abbiano alcun fondamento.
Di massima, la condotta da Lei descritta potrebbe rientrare tra quelle che lo stesso CCNL (art. 88 lett. E) dichiara passibili di licenziamento disciplinare, quale "danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione".
Dr. Giorgio Frabetti, http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulenza del Lavoro-Ferrara
Pagina FB: https://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912
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