L’art. 6 del
D. Lgs 68/2011 stabilisce per l’addizionale regionale all'IRPEF
una aliquota di base, fissata dallo Stato, e riconosce alle Regioni la
possibilità di variazione, entro un limite pari attualmente al 0,5%.
L’aliquota
di base statale è stata modificata, a decorrere dal 2011, dall’art. 28 del D.
L. 201/2011, portandola al 1,23%. Tenuto conto delle disposizioni dell’art. 2
della l.r. 19/2006, confermate dagli art. 48 e 49 della l.r. 21/2011 le
aliquote dell’addizionale regionale all'IRPEF a decorrere dall’anno
2011 sono le seguenti:
Contribuenti
con reddito, ai fini dell’addizionale
|
Aliquota
di base statale
|
Incremento
regionale
|
Aliquota
complessiva
|
|
Da
|
Fino a
|
|||
0
|
15.000,00
|
1,23%
|
0,2%
|
1,43%
|
15.001,00
|
20.000,00
|
1,23%
|
0,3%
|
1,53%
|
20.001,00
|
25.000,00
|
1,23%
|
0,4%
|
1,63%
|
25.001,00
|
|
1,23%
|
0,5%
|
1,73%
|
Individuata
la fascia di reddito di appartenenza l’aliquota si applica sull’intero reddito
imponibile e non per scaglioni come l’Irpef. (es: imponibile di 22.000 euro
dovrà pagare l’1,63% sull’intero reddito).
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