Il congedo
straordinario biennale per consentire al genitore di assistere bambino
disabile di età inferiore agli 08 anni è accordato a condizione che la persona da assistere non sia
ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la
presenza del soggetto che presta assistenza. Ordinariamente, il congedo ed i
permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono
essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa
persona. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di
gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi,
che possono fruirne alternativamente ma negli stessi giorni, l’altro genitore
non può fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.
L'art. 42.05°comma D.lgs. 151/2001, come modificato dal D.lgs. 119/2011 (TU
sui permessi e congedi), consente al genitore convivente con il minore da
assistere la possibilità di fruire di tale congedo. Il congedo deve essere
fruito entro 60 gg. dalla richiesta. Tale congedo permette il
conseguimento a favore del beneficiario di contribuzione figurativa
L'indennità è ragguagliata all'ultima retribuzione percepita, comprensiva
di ratei per mensilità aggiuntive, premi ed altri emolumenti aggiuntivi per un
importo massimo di € 43.579,06 annui (rivalutato annualmente su indice ISTAT).
L'indennità è corrisposta dal Datore di Lavoro secondo le modalità previste
per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità; i Datori di
Lavoro privati, nella denuncia contributiva mensile, detraggono l'importo
dell'indennità stessa dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti
all'Ente previdenziale competente.
Detto periodo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della
tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Rimarchevole la previsione del comma 05-quater, secondo cui i soggetti che
usufruiscono del congedo straordinario biennale per un periodo continuativo non
superiore a 06 mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in
misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato
ex. dm 278/2000 nello stesso arco di tempo lavorativo, ma senza riconoscimento
di contribuzione figurativa.
La disposizione appare obiettivamente più favorevole rispetto alla diversa
previsione del prolungamento del congedo parentale (astensione facoltativa)
perchè questo non determina (salvo casi marginali) diritto a contribuzione
figurativa ed è economicamente meno vantaggioso (anche se garantisce la
conservazione del posto di lavoro al genitore disabile). Oggi tale facoltà è
stata estesa dal Testo Unico dei Permessi anche ai genitori dei figli disabili
di età non superiore agli 08 anni (non più fino a 03 anni di vita del bambino)
e comunque entro il limite dei 03 anni (decorrenti dalla data di esaurimento
del congedo riconosciuto ordinariamente per i figli).
Dobbiamo però dare atto che su questi istituti grava l'ipoteca del
"recentismo", essendo tali disposizioni molto fresche di riforma
(luglio 2011), mancando ancora istruzioni amministrative dettagliate (il
cui esame verosimilmente richiederà una certa complessità per il rapido e non
sempre chiaro accavallarsi di disposizioni nuove a partire dalla prima legge di
riforma l. 184/2010-Collegato Lavoro).
Pertanto, prima di iniziare le pratiche e prima di definire una valutazione
conclusiva su quale istituto sia più utile e vantaggioso, è opportuno attendere
i necessari chiarimenti ministeriali.
Studio Francesco Landi, Consulente del lavoro in Ferrara
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