AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




martedì 12 giugno 2012

CONGEDO STRAORDINARIO PER GENITORI DI BAMBINI DISABILI: COME, QUANDO, PERCHE'


Il congedo straordinario biennale per consentire al genitore di assistere bambino disabile di età inferiore agli 08 anni è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Ordinariamente, il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente ma negli stessi giorni, l’altro genitore non può fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.
L'art. 42.05°comma D.lgs. 151/2001, come modificato dal D.lgs. 119/2011 (TU sui permessi e congedi), consente al genitore convivente con il minore da assistere la possibilità di fruire di tale congedo. Il congedo deve essere fruito entro 60 gg. dalla richiesta. Tale congedo permette il conseguimento a favore del beneficiario di contribuzione figurativa
L'indennità è ragguagliata all'ultima retribuzione percepita, comprensiva di ratei per mensilità aggiuntive, premi ed altri emolumenti aggiuntivi per un importo massimo di € 43.579,06 annui (rivalutato annualmente su indice ISTAT).
L'indennità è corrisposta dal Datore di Lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità; i Datori di Lavoro privati, nella denuncia contributiva mensile, detraggono l'importo dell'indennità stessa dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'Ente previdenziale competente.
Detto periodo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Rimarchevole la previsione del comma 05-quater, secondo cui i soggetti che usufruiscono del congedo straordinario biennale per un periodo continuativo non superiore a 06 mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato ex. dm 278/2000 nello stesso arco di tempo lavorativo, ma senza riconoscimento di contribuzione figurativa.
La disposizione appare obiettivamente più favorevole rispetto alla diversa previsione del prolungamento del congedo parentale (astensione facoltativa) perchè questo non determina (salvo casi marginali) diritto a contribuzione figurativa ed è economicamente meno vantaggioso (anche se garantisce la conservazione del posto di lavoro al genitore disabile). Oggi tale facoltà è stata estesa dal Testo Unico dei Permessi anche ai genitori dei figli disabili di età non superiore agli 08 anni (non più fino a 03 anni di vita del bambino) e comunque entro il limite dei 03 anni (decorrenti dalla data di esaurimento del congedo riconosciuto ordinariamente per i figli).
Dobbiamo però dare atto che su questi istituti grava l'ipoteca del "recentismo", essendo tali disposizioni molto fresche di riforma (luglio 2011), mancando ancora istruzioni amministrative dettagliate (il cui esame verosimilmente richiederà una certa complessità per il rapido e non sempre chiaro accavallarsi di disposizioni nuove a partire dalla prima legge di riforma l. 184/2010-Collegato Lavoro).
Pertanto, prima di iniziare le pratiche e prima di definire una valutazione conclusiva su quale istituto sia più utile e vantaggioso, è opportuno attendere i necessari chiarimenti ministeriali.

Studio Francesco Landi, Consulente del lavoro in Ferrara

Nessun commento:

Posta un commento