Con Delibera 775/2012, la Regione Emilia Romagna ha disposto specifiche disposizioni per il finanziamento della formazione nell'apprendistato anche "professionalizzante", nonchè disciplina attuativa dell'apprendistato per "diploma professionale" e per "alta formazione".
In attesa di ulteriori approfondimenti, queste sono le prime valutazioni possibili.
In primo luogo, deve dirsi che i benefici economici sono riconosciuti dalla Regione in dipendenza per lo più dall'accesso dell'Azienda a corsi e percorsi di "formazione esterna" a favore degli apprendisti.
Si raccomanda, comunque, di ricordare che le disposizioni regionali operano come "disposizioni di incentivazione" dell'apprendistato, la cui inosservanza non determina automaticamente l'invalidità del rapporto di apprendistato. Ad esempio, le "certificazioni" dell'apprendistato sono dettate con regole diverse dalla contrattazione collettiva e dalla delibera regionale: ma deve ricordarsi che le speciali disposizioni regionali sono previste esclusivamente ai fini dell'accesso ai finanziamenti e ai fini del "riconoscimento pubblico" delle qualifiche, restando sempre libero il mero "riconoscimento contrattuale" della qualificazione dell'apprendista (Int. Min. Lav. 05/2007).
Dal punto di vista delle immediate ricadute sulla contrattualistica dell'apprendistato "professionalizzante" (specie evidentemente quella che le Aziende avessero in animo di stipulare nell'immediato), la Delibera conferma la piena vigenza della legge regionale 17/2005 e del Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ), che, pertanto, può continuare ad essere utilizzato come riferimento descrittivo dei profili formativi in assenza di indicazioni dei CCNL.
In secondo luogo, la perdurante vigenza della l.r. 17/2005 pare ovviare a quello che, dal 25/04/2012, appare come un vero e proprio "vuoto" normativo. Come noto, l'art. 07.07°comma TU, nel disporre l'abrogazione di tutte le disposizioni previgenti sull'apprendistato, ha altresì determinato la caducazione del Dm 28/02/2000, relativo ai requisiti del tutordell'apprendista. Disciplina quest'ultima formalmente rimessa alla competenza concorrente dei CCNL e della legislazione regionale, senza però che al momento siano emerse indicazioni chiare.
La legge regionale citata conferma sia pure indirettamente l'obbligo della presenza del tutor, nella misura in cui all'art. 29 descrive il rapporto di apprendistato come fondato sulla "formazione formale" e sulla "progettazione formativa". Principi che avevano legittimato, nel vigore della precedente disciplina, il recepimento, a livello di legislazione regionale, del Dm 28/02/2000. Dm, quindi, che a Ns. giudizio, che, in quanto "recepito" dalla legislazione regionale emiliana, deve intendersi vincolante per le Parti. Per maggiore certezza, raccomandiamo che nei Progetti Formativi che le Aziende adotteranno sia indicato non solo il tutor, ma sia altresì contenuta un'apposita clausola che "consolida", almeno fino a diversa disposizione regionale, i requisiti del Dm 28/02/2000 per la nomina del tutor. Un'utile indicazione di "buona prassi contrattuale" che può rendere più agevole all'Azienda il ricorso ai finanziamenti regionali, perchè realizza con miglior grado di "conformità" il dettame della legislazione regionale.
Restiamo a disposizione per aggiornamenti
Studio CDL Francesco Landi, Consulente del Lavoro in Ferrara
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