Qui di seguito, ricapitoliamo una prima riflessione di ordine tecnico-giuridico, senza pretesa di esaustività, facendo riserva (data la vastità della materia) di ulteriori specifiche e aggiornamenti.
Questo, per il momento, l'assetto della normativa lavoristica.
La disciplina delle cd "finte
Partite IVA" nel disegno della l. 92/2012 è un "di cui" della
normativa del lavoro a progetto: ciò si deduce dalla tecnica specificamente
individuata dal legislatore per permettere la trasformazione dei
"finti" contratti di lavoro autonomo: la "finta Partita
IVA" senza i requisiti di legge diventa una cococo (monocommittenza etc.).
Siccome però tale cococo è "senza progetto", l'assenza di progetto
determina ex. art. 69 D.lgs. 276/03 la conversione del rapporto di
collaborazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La
disciplina delle "finte Partite IVA" costituisce lo sviluppo della
portata di questa innovazione della legge Biagi, che, con la cd
"collaborazione a progetto", aveva inteso creare una
contrattualistica onnicomprensiva per "catturare" tutte le figure di
lavoro autonomo "atipico", non riconducibili al lavoro d'impresa,
alla professione intellettuale in senso proprio, al lavoro autonomo classico,
prima vagamente ricompreso nel contenitore omnibus dell'art. 2222 del Codice
Civile.
Cosa significa questo?
Ciò significa che la Professione
investita dall'accertamento di presunto finto lavoro autonomo deve rientrare
tra le collaborazioni passibili (almeno in astratto) di riconduzione ad un
"progetto".
Il fatto è che le collaborazioni nel
settore assicurativo, come tutte le collaborazioni di
"agenzia"/"rappresentanza commerciale" sono collaborazioni
... senza progetto!
Già la legge Biagi escluse questa
possibilità, configurando una autentica "inversione dell'onere della
prova" dell'autonomia di queste specifiche collaborazioni: che si
presumono cioè "autonome" fino a prova contraria.
Quanto detto potrà sembrare cavilloso,
ma a pensarci bene è tutto logico, perchè il rapporto di sub-agenzia tutto è,
fuorchè un rapporto di lavoro autonomo ex. art. 2222 C.C. per così dire
"generico" e non altrimenti tipizzato o caratterizzato.
Come del resto ardire di argomentare
diversamente, quando è dal 1942 che il Codice Civile ha
codificato il contratto di agenzia come contratto compreso nel genus dei
"contratti di prestazione di servizi" ergo autonomi
(almeno naturalmente)? Autonomi, finanche nel caso sia stipulata un'esclusiva,
o un patto di "non concorrenza"? E comunque, per il caso di
Sub-Agenzia. oltremodo caratterizzati dal Codice delle Assicurazioni e
dalla normativa applicativa ISVAP?
Se possibile, poi, c'è un altro aspetto
che dovrebbe "chiudere il cerchio", nel senso di ritenere (almeno naturaliter)
esclusa dalla "presunzione di lavoro subordinato" la Partita IVA del
Sub-Agente. Come noto, la legge, nell'ultima tormentata formulazione parlamentare,
ha escluso dalla presunzione di lavoro subordinato quelle Partite IVA (anche
monocommittenti, con postazione fissa etc.) che sviluppano un volume di
compensi pari a ca € 18.667 (1,25 volte il minimale commercianti) e/o
comportano la spendita di speciali "cognizioni teoriche/tecniche"
acquisite vuoi in particolari corsi formativi, vuoi con la pratica
professionale.
Non ci vuole molto a capire che questa è
una "coperta" pensata (come intuito parzialmente da Marina
Calderone, Presidente CNOCDL) proprio per le professioni
"autonome" già tipizzate (come per i Sub-Agenti), per evitarne la
brutale e ingiustificata riconduzione ai requisiti dettati per le cd
"finte Partite IVA" (trattasi comunque di un vero
"pasticcio" legislativo, anche molto grave!) che di fatto sviluppano
un volume di compensi simile e manifestano un quid professionale
comparabile (come i Sub Agenti appunto).
Di tutto questo, possiamo poi ricevere
la "contro-prova": sfido chiunque a presentarsi alla Camera di
Commercio e a vedersi rifiutata la "certificazione" come
"autentica" attività d'impresa/lavorto autonomo!
Questo al momento è il quanto; promettiamo di tornare sopra l'argomento.
Dr. Giorgio Frabetti,
Consulente d'Azienda in Ferrara
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