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martedì 17 luglio 2012

DOSSIER MONTI FORNERO: LE "FINTE PARTITE IVA" E GLI AGENTI IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE-09)


La casistica degli Agenti in Mediazione Immobiliare è certamente quella che pone i più gravi interrogativi di adattamento rispetto alla nuova disciplina della riforma Monti-Fornero sulle cd "finte Partite IVA".
Al momento, e pur in assenza di specifiche disposizioni amministrative, riteniamo che la disciplina delle "finte Partite IVA" possa considerarsi sostanzialmente inapplicabile, perchè di fatto incompatibile con il regime regolativo e amministrativo speciale previsto per il settore della Mediazione Immobiliare. Un complesso di disposizioni che traducono un'importante linee di "politica del diritto" tesa da sempre al "sospetto" verso posizioni di lavoro dipendente, ritenute "teste di ariete" di concorrenti, negoziatori occulti e concorrenziali: non a caso, settore quasi unico nel suo genere, nel settore della Mediazione immobiliare è imposta dalla legge un'assicurazione ah hoc contro le infedeltà del personale!
Ma prima di procedere è necessaria una brevissima ricognizione della normativa dedicata alla Mediazione, come uscita dalla revisione post-Bolkenstein dal Dm 26/10/2011.
Innanzitutto, l'attività di Mediatore è comunque incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro dipendente ex. art. 05 l. 39/1989. E già questo la dice lunga sulla "convertibilità" dell'Agente in Partita IVA nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente.
In secondo luogo, la non convertibilità dell'Agente è determinata dai requisiti di professionalizzazione del Mediatore, che deve possedere un'abilitazione riconosciuta da un apposito esame, che di per sè lo riparerebbe dal rischio di conversione in lavoro dipendente: secondo il canovaccio della riforma Monti-Fornero, infatti, la presunzione di lavoro dipendente non si applica con riguardo al libero professionista che possieda speciali requisiti professionali appresi da "significativi percorsi formativi".
In terzo luogo, è sintomatico che per una fattispecie speciale di Mediazione svolta in regime autonomo "non imprenditoriale" (la cd "mediazione occasionale" ex. art. 12.01°comma Dm cit.), sia predisposta un regime di svolgimento dell'attività affatto peculiare (iscrizione ai ruoli, divieto di svolgere attività oltre 60 gg.), sanzionato in caso di inosservanza non con la forzosa trasformazione in rapporto di lavoro dipendente, ma in "esercizio abusivo" dell'attività di mediazione sanzionata in via amministrativa.
Ora, per concludere la Ns. riflessione (necessariamente breve e sommaria in assenza di chiarimenti ministeriali) siamo a ritenere che la riforma Fornero sia sostanzialmente inapplicabile al settore della Mediazione immobiliare, per le peculiarità della Mediazione Immobiliare.
Appartenendo tale figura alla species dei contratti di Rappresentanza, il regime del lavoro dipendente se ne palesa platealmente incompatibile per le garanzie di indipendenza e di "imparzialità" (intese come "assenza di conflitto di interesse") costruiti nel corso degli anni dalla legge e dalla consuetudine: questo perchè il "Mediatore" (come il mandatario, come il rappresentante) non svolge un'attività qualunque, ma svolge un'attività destinata alla conclusione di contratti e non è opportuno che cointeressenze, conflitti di interessi finiscano per interferire con questa attività: ne risulterebbe, infatti, compromessa la garanzia di adeguata base informativa della Clientela, con notevole probabilità di un elevato numero di annullamenti negoziali per dolo o errore. Nè al riguardo pare contrastare con questo quadro la consuetudine del cd "procacciatore d'affari" che svolge l'incarico di mediazione, con una più consistente "consegna", perchè tali "consegne" non potranno mai risolversi in ordini gerarchicamente vincolanti, stante l'incompatibilità Mediazione-Lavoro Dipendente prevista dall'art. 05 l. 39/1989.
Divieto rispetto a cui paradossalmente la riforma Monti-Fornero potrebbe incentivare prassi di aggiramento e di elusione.
Consideriamo la sanzione massima per il Mediatore, il quale, in caso di esercizio di mediazione irregolare, non può acquistare il diritto alla provvigione, nè al ristoro delle spese sostenute: sarebbe infatti abnorme che un Mediatore, impossibilitato a vedersi riconosciuto il valore del proprio lavoro, potesse poi ricorrere all'Ispettorato per farsi riconoscere come "Dipendente-falso autonomo", anche ricorrendone i presupposti (monocommittenza, postazione fissa etc.). In questo caso, infatti, avrebbe diritto ai compensi di lavoro dipendente, potendo così rifarsi di fatto per la perdita economica, potendosi così precostituire un indiretto risarcimento per le provvigioni perse, in aperta violazione del divieto della l. 39/89 di provvigioni su mediazioni ... abusive! Sarebbe quindi contraddittorio che la Monti-Fornero potesse permettere a questi soggetti di percepire utilità, che la legge non riconosce!
E' quindi molto difficile ritenere congruente la disciplina delle "finte" Partite IVA della riforma Monti-Fornero con il settore della Mediazione Immobiliare, che si esplica in attività negoziale presso terzi, con piena rilevanza esterna.
Va da sè comunque che la prova della "falsa attività imprenditoriale" (con conseguente riconoscimento di lavoro dipendente) se non è possibile a norma della legge Fornero, può essere teoricamente sempre attivata, con riferimento alla disciplina di diritto comune: ovvero con riguardo agli istituti della "simulazione" (art. 1414 Codice Civile), ovvero dell'interposizione di manodopera (art. 29 D.lgs. 276/2003). Ma qui l'onere della prova (difficilissima) incombe solo sulla Dipendente e non può in nessun caso far scattare le "presunzioni" della Monti-Fornero per i controlli degli organi ispettivi.
Questo al momento è il quadro della primissima riflessione che può darsi.
Restiamo comunque a disposizione per altri, eventuali aggiornamenti ministeriali.

Studio CDL Francesco Landi
Consulente del Lavoro in Ferrara

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