Tra tutte le disposizioni della legge 92/2012 (ddl Monti-Fornero), quella relativa ai contratti a termine è quella destinata ad entrare subito in vigore ed ad impattare con maggiore immediatezza nel tessuto applicativo delle Aziende.
La nuova disciplina dei contratti a termine entrerà in vigore il prossimo 18/07/2012 (salvo le disposizioni "processuali" sull'impugnativa che entreranno in vigore al prossimo 01/01/2013).
Una grande confusione sta destando la nuova previsione di legge che ammette un'assunzione a termine "acausale" fino a 12 mesi; opzione che, in questo caso, determina la non prorogabilità del contratto.
Come ognuno può ben vedere, questa previsione del tutto nuova della legge "impatta" quelle situazioni, molto diffuse nelle varie realtà aziendali, dove un Dipendente viene assunto ad esempio per sostituzione di maternità per 5-6 mesi e subito dopo si pone il problema di prorogarlo per sostituzione ferie.
In questo caso il rapporto si considera "prorogabile"?
E' difficile dare in merito risposte certe, ma pare potersi dire, allo stato attuale, che la legge Monti-Fornero abbia "affiancato" il sistema di assunzione "acausale" con quello "causale" classico del D.lgs 368/2001 (si vedano al riguardo gli articoli di legge dove si distingue il "comma 01 art. 01-assunzione causale classica- dall'art. 01.01-bis comma, dove si parla di questa nuova modalità di assunzione).
Pertanto, quando l'assunzione è "causale", ossia effettuata con motivazione specifica (tipica sostitutiva), la "prima assunzione" a termine resta prorogabile secondo la "comune" e previgente disciplina ex. D.lgs. 368/2001. Nei casi di rinnovi, comunque, già dal 18/07 pv dovrà osservarsi la nuova cadenza della legge 92/2012: 60 gg per rapporti inferiori a 06 mesi, 90 gg. per i rapporti superiori a 06 mesi.
Ma sul punto, è bene attendere le necessarie disposizioni applicative ministeriali.
Studio CDL Francesco Landi, Consulente del Lavoro in Ferrara
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