Facendo seguito ad un post di qualche giorno fa( http://costidellavoro.blogspot.it/2012/07/dossier-monti-fornero-le-finte-partite.html) , sono a proporre ulteriori
approfondimenti sul tema della confirabilità del rapporto di Sub-Agenzia nel
settore Assicurativo dopo l'introduzione delle disposizioni della l. 92/2012
(Monti-Fornero) sulle cd "finte Partite IVA".
Anche questa nota è brevissima, non definitiva, poco impegnativa e sconta
l'assenza di disposizioni ministeriali applicative ad un settore già molto
complesso e iper-regolamentato da una normativa speciale (art. 106 Codice Assicurazioni) che è sicuramente a disposizione
dell'Agenzia.
Sommariamente, la collaborazione autonoma si considera "finta" e
si converte in lavoro subordinato se è svolta in regime di monocommittenza dopo
08 mesi dal suo inizio (circostanza esclusa dalla ricorrenza minima di una
calibrazione di compensi pari a 80% Committente principale, 20% diverso
Committente, non riconducibile allo stesso "centro di
interessi": ma la fattispecie è controversa), in regime di postazione
fissa (Scrivania etc.). La legge esclude il ricorrere della presunzione (e,
quindi, l'obbligo del Servizio Ispezioni di avviare l'Ispezione) se il
Collaboratore fruisca comunque di un compenso lordo di almeno € 18.667
(attualizzato in importo pari a 1,25 il minimale INPS Gestione Commercianti),
ovvero se il Collaboratore possieda "conoscenze teoriche elevate"
acquisite in speciali corsi formativi o comunque significative capacità
tecnico-pratiche acquisite nel corso dell'esperienza professionale.
Al momento, e a titolo di semplice traccia di riflessione, riteniamo che la
probabilità che il Sub-Agente passi positivamente il vaglio di "genuina
autonomia" del rapporto di collaborazione appare abbastanza alta, in
quanto la rigida disciplina del Codice delle Assicurazioni di fatto codifica una
"presunzione di genuinità/legittimità" dello status di "lavoro
autonomo" a favore del Sub-Agente.
La figura di Sub-Agente risulta infatti riconosciuta dalla legge che ne
determina l'iscrizione alla lettera E) dell'Elenco degli Intermediari
Assicurativi, ove questi svolga attività "fuori dai locali". Già
questo solo requisito esclude ex se la possibilità che
contro Agenzia e Sub-Agente possa ritorcersi contro una delle
presunzioni-cardine delle "finte Partite IVA" per la conclamata
"autonomia organizzativa" che il Sub-Agente viene in questa sede a
evidenziare e che rende impossibile la confusione della logistica con quella
dell'Azienda. Aspetto che appare ulteriormente arricchito in
relazione ai requisiti di "autonomia patrimoniale" imposti dalla
legislazione anche per i Sub-Agenti per le peculiarità gestionali del
settore assicurativo.
Quanto alla "monocommittenza" essa non si lascia apprezzare in
modo tanto semplicistico nel settore assicurativo, caratterizzato da una
diffusa consuetudine alla "esclusiva" dei rapporti contrattuali, che
(stando al sito ANIA) non sarebbe venuta meno (per i Sub-Agenti) nemmeno con la
riforma Bersani del 2006-07. Questo requisito, quindi, tanto controverso, deve
intendersi ai fini dell'accertamento assolutamente recessivo, fonte di
contenziosi e verosimilmente non utilizzabile per l'attività ispettiva.
Naturalmente, in questi casi, può sempre verificarsi la circostanza che
l'attività di Agenzia sia fittizia e copra un lavoro dipendente: ma, a questo
punto, non versiamo più nella disciplina delle "finte Partite IVA" ma
nella disciplina dell' "intermediazione di manodopera" (art. 29
D.lgs. 276/03), che non è più soggetta a presunzioni da parte degli organi
ispettivi, ma richiede un'accurata istruttoria.
Certo, la stessa Regolazione ISVAP contempla casi in cui il Sub-Agente, pur
titolato, svolga attività all'interno dell'Agenzia senza disporre di
un'organizzazione autonoma: è chiaro che più realisticamente questa è la
casistica che più interesserà gli organi ispettivi.
Ma se il Collaboratore svolgerà attività di "consulenza", egli
svilupperà un'attività assimilata (vedi FAQ ISVAP) all'intermediazione, e
certamente soggetta agli obblighi deontologici e formativi di cui al
Regolamento ISVAP, rientrando così in quell'ipotesi di esercizio di
"elevate professionalità" acquisite in specifici corsi formativi per
le quali la legge esclude la presunzione di lavoro subordinato.
Anche qui, residua naturalmente un margine di dubbio: se la formazione è
povera (ad esempio impartita dall'Agente Committente), se i poteri tipici
dell'intermediario non vengono nominalmente esercitati etc. resta sempre
legittima e aperta l'illazione che lo status di lavoro autonomo sia frutto di
strumentalizzazione dell'Agente-Committente: in tal caso, però, l'onere della
prova incombe sull'Ispettore.
Al momento, queste sono le indicazioni più verosimili che si possono trarre
in ordine all'applicazione della riforma Fornero sulle "finte Partite
IVA" ai rapporti di Sub-Agenzia.
Ma per la spendita di valutazioni più definitive, occorre un'attenta
considerazione della casistica concreta e occorre attendere le disposizioni
che, in merito, saranno impartite dal Ministero del Lavoro.
Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara
Nessun commento:
Posta un commento