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martedì 31 luglio 2012

LE NUOVE REGOLE SULLE DIMISSIONI E L'APPRENDISTATO


La nuova disciplina Monti-Fornero contro le cd "dimissioni in bianco" determina una pesante asimmetria nella disciplina estintiva del rapporto di apprendistato.
In forza del combinato disposto art. 02 D.lgs. 167/2011 (TU app.) e art. 04.17 ss l. 92/2012, il rapporto di apprendistato è soggetto ai vincoli e alle procedure limitative delle dimissioni/risoluzioni consensuali, ma non è soggetto a limiti di recesso datorile, in caso di cessazione del periodo formativo.
Questa situazione invero singolare tale per cui il Datore, alla fine del periodo formativo, è libero di recedere senza i limiti della disciplina vincolistica dei licenziamenti, mentre l'apprendista, per dimettersi, deve confermare la propria intenzione di dimettersi (avanti la DPL, ovvero firmando la ricevuta SARE di estinzione del rapporto), è il frutto di un mancato coordinamento normativo.
E' difficile accettare che questa situazione possa ritenersi consolidata, tanto è contraddittoria. Recesso ad nutum ex. art. 2118 Codice Civile del Datore e disciplina vincolistica delle dimissioni non possono stare insieme: una esclude l'altra. Non solo: tale coesistenza, se non viene in qualche modo risolta dal Ministero, espone la normativa per come si trova nello stato attuale, a rilevanti eccezioni di incostituzionalità, con rilevante irrigidimento della disciplina del recesso in apprendistato (a sua volta già irrigiditasi con la tornata di sentenze "additive" degli anni '70).
La Ns. modesta impressione è che, nonostante tutto, la disciplina limitativa delle dimissioni non possa applicarsi al termine dell'apprendistato, costituendo in questa direzione la speciale disciplina del recesso ad nutum (finora mai messa in discussione nemmeno dalla Corte Costituzionale) non solo un indirizzo politico-legislativo consolidato, ma anche un "principio generale" della disciplina dell'apprendistato (tale è rubricato nel TU app. ex. art. 02.01°comma lett. m) D.lgs. 167/2011), espressione di una "volontà legislativa" speciale, tale da prevalere anche sulla Monti-Fornero. E in effetti, ad argomentare diversamente, cioè ad ipotizzare che le disciplina delle dimissioni in bianco abbia imposto tale vincolo anche alla cessazione del periodo delle dimissioni, si cade in una interpretazione abrogativa inaccettabile, che di fatto cancella l'applicazione del recesso ad nutum alla fine del periodo di apprendistato, ma senza che di questa ipotizzata abrogazione possa trovarsi traccia e giustificazione nel corpo della Monti-Fornero. Abrogazione, per di più, di cui sarebbe stata necessaria una formulazione espressa, stante la specialità della disciplina dell'art. 02 TU app.!
Del resto, è coerente ritenere, dal disegno legislativo complessivo della Monti-Fornero, che la disciplina limitativa delle dimissioni "segua" e rinforzi la disciplina limitativa dei licenziamenti: ed è coerente pensare che quest'ultima costituisca (in assenza di disposizioni diverse) un limite logico di applicazione: così, ove la disciplina limitativa dei licenziamenti non sia applicabile, si possa ritenere conseguentemente inapplicabile anche la disciplina limitativa delle dimissioni.
Un'interpretazione, quest'ultima, che è coerente con l'esito della pluridecennale opera di implementazione della normativa sul recesso in apprendistato ha conosciuto una complessa e articolata rimodulazione, tesa a riconoscere la massima stabilità del rapporto in costanza della formazione (riconoscendosi per via giurisprudenziale l'applicazione della disciplina limitativa e il conseguente carattere "a tempo indeterminato" del rapporto di lavoro) e contestualmente la massima libera recedibilità alla conclusione del periodo formativo (espressa nell'art. 19 l. 25/1955 della vecchia normativa).
Ma è evidente che, sul punto, occorrono chiare indicazioni ministeriali, che al momento non ci risultano impartite (nemmeno con la Circolare 18/2012).
Sul punto abbiamo sollecitato un Interpello presso la DTL.

Dr. Giorgio Frabetti,
Consulente Aziendale in Ferrara

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