L'entrata in vigore della legge 92/2012 (ddl Monti-Fornero) apporta
all'apprendistato alcuni aggiustamenti parziali che, però, non stravolgono le
linee della revisione alla contrattualistica impressa massicciamente dal Testo
Unico di settembre scorso (D.lgs. 167/2011).
Minime, infatti, sono le modifiche all'art. 02 TU che è in fondo la
"norma-cardine" contenente i principi e i criteri direttivi cui la
contrattazione collettiva deve ispirarsi nella disciplina dell'apprendistato:
una prima modifica investe la reintroduzione della durata minima
dell'apprendistato fissata in sei mesi (comma "aa)" della l. 92/2012
(che però era deducibile anche prima dal generale "potere di
disposizione" riconosciuto all'organo ispettivo in caso di lacune o
mancanze del Piano Formativo Individuale). Come minima è la
disposizione che chiarisce il ruolo del preavviso dell'apprendistato, decorso
il "termine formativo" risolvendo il dubbio (in chiave di
interpretazione autentica) che era stato sollevato in sede interpretativa e cui
Noi dedicammo il post dedicato alle COT
nell'apprendistato riformato.
Complessità possono comunque sorgere per quanto riguarda il periodo
transitorio.
A partire dal 18/07/2012, l'assunzione
di nuovi apprendisti è subordinata alla conferma in servizio del 30% nei 36
mesi precedenti l'assunzione; tale percentuale è elevata al 50% dal 18/07/2015
(non si contano ovviamente gli apprendisti. In mancanza l'assunzione si
trasforma in lavoro subordinato "comune", ossia a tempo indeterminato. Disposizione
inutile e macchinosa, che per altro si presta a facilissimi aggiramenti, perchè
completamente priva di garanzie sulla serietà e non strumentalità delle
conferme (come già avveniva con i vecchi contratti di formazione lavoro).
In nessun caso, comunque, tali
disposizioni si applicano ai Datori di lavoro che occupino meno di 10
Dipendenti.
A partire dal 01/01/2013, si osservano i
nuovi limiti dimensionali per l'assunzione degli apprendisti. In questo senso,
le Aziende potranno assumere apprendisti, direttamente o indirettamente
per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi
dell’articolo 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, ma senza superare il rapporto di
3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso
il medesimo datore di lavoro. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie
dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in
numero inferiore a tre, puo` assumere apprendisti in numero non superiore a
tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese
artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo
4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. Fino ad allora, continueranno a trovare
applicazione le vigenti norme: pertanto, i contratti di apprendistato che
saranno conclusi tra il 18/07/2012 e il 31/12/2012 potranno seguire i limiti
dimensionali della vecchia normativa.
Restiamo a disposizione per
aggiornamenti
Dr. Giorgio Frabetti,
Consulente d'Azienda in Ferrara
Consulente d'Azienda in Ferrara
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