Questa nota sostituisce una precedente comparsa nel Blog, con specifiche e alcune correzioni relative all'uso dell'istituto del lavoro occasionale accessorio ex artt. 70 ss del D.lgs. 276/2003 in vigore a far data dal 18/07.
Una nota pensata per Pubblici Esericizi, Aziende Artigiane della stagione (estiva) ... e non solo!
Qui di
seguito evidenzieremo le linee di base della disciplina in attesa
dell’emanazione degli appositi chiarimenti ministeriali:
A)
La riforma ha abolito le precedenti
disposizioni che facevano dipendere l’ammissione al lavoro accessorio da
specifici ambiti operativi (es. lavoro domestico etc.) e da specifici status
del Dipendente (pensionato etc.). Pertanto, di base, il lavoro occasionale
accessorio è previsto per tutti i settori operativi (compresi Enti Pubblici),
ma con le decisive limitazioni economiche che si diranno;
B)
L’art. 70 riformato dispone più stringenti
limiti economici alle prestazioni occasionali accessorie (voucher), attivabili nei limiti di € 5.000 (rivalutati all’indice ISTAT) per anno solare per la totalità dei Committenti . Questo limite vale per i Committenti diversi da Imprese Commerciali e Studi Professionali. In quest'ultimo caso, infatti, il Collaboratore che attivi più voucher presso uno di questi soggetti dovrà sì rispettare il tetto di E. 5.000, ma spalmando le eventuali diverse Collaborazioni in voucher non superiori a € 2.000 (rivalutati ISTAT!) per ogni singolo rapporto. In questi termini, la restrizione dell'istituto è molto stringente!
D)
Possono accedere ai voucher Committenti che
siano Imprenditori Commerciali, Agricoli a Professionisti: evidenti le
problematicità per i Settori dei Pubblici Esercizi e l’Artigianato;
E)
Al momento dell’acquisto, i voucher devono
riportare l’indicazione del valore orario, della data e di un numero
progressivo;
F)
Il voucher è soggetto a queste aliquote:
13% contributi INPS Gestione Separata; 7% INAIL; 5% Quota al concessionario per
la gestione del servizio;
G)
Il reddito derivante da voucher è rilevante ai fini dei
requisiti reddituali previsti dalla legge per il rinnovo-rilascio del permesso
di soggiorno del Lavoratore Extra UE. Ma sul punto, non ci permettiamo di dire
di più, perché tali sono le criticità e le fragilità dello status di “lavoratore occasionale accessorio” secondo la nuova
disciplina che è improbabile l’ utilizzo di tale strumento per consolidare la
posizione di “soggiornante” del Lavoratore Extra UE.
Nella
tabella sotto riportata, troverete prospetto riassuntivo dei nuovi requisitI
dei voucher, anche con riferimento alla speciale fattispecie dei lavori
agricoli.
Aziende Artigianali e del Turismo
Allo stato attuale, ci sembra di poter dire (in attesa di chiarimenti e conferme ministeriali) che le Aziende Artigianali e del Turismo potranno attivare voucher, Non rientrando nella speciale previsione riservata a Imprese Commerciali e Studi Professionali, non ricorrerebbe per questi lo speciale limite degli E.2000, ma l'ordinario limite dei E.5.000 per "anno solare".
ANNO SOLARE: Dovrà poi in sede ministeriale essere chiarito se la dizione "anno solare" debba intendersi nei termini dettati dalla Circolare INPS 102/2004 (mini cococo) che calcolava l' "anno solare" in modo "fisso" dal 01/01 al 31/12, ovvero nel termine "mobile" preferito dal Ministero del Lavoro (365 gg dal primo rapporto).
LE CRITICITA' DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA:
Non poche criticità genera la gestione di questa fattispecie nel caso speciale di voucher per Imprese Commerciali e Studi Professionali, che obbliga a complessi controlli sulle pluri-Committenze.
Ben difficilmente, infatti, il voucherista sarà in grado di programmare il volume di compensi (atteso il carattere evidentemente “fortuito” della prestazione). Evidentemente “diabolico”, poi, è pretendere dal Committente de quo un simile accertamento, che per di più gli farebbe correre il rischio di vedersi riqualificato il rapporto di lavoro accessorio come “lavoro subordinato”! Senza contare l’aleatorietà della disposizione, per l’INPS e Consulenti, dove un minimo errore di calcolo (per altro aggravato dalla non immediatezza ai calcoli ISTAT) farebbero scivolare forzosamente il rapporto verso il lavoro subordinato. La norma evidentemente esige chiarimenti, anche per l’evidente rischio di incostituzionalità della medesima!
In questi casi, è essenziale che il Committente si faccia rilasciare manleva sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà gli eventuali voucher già in essere (con i relativi importi), ovvero la loro assenza.
LA SORTE DELLE DISPOSIZIONI SPECIALI PER
CASSINTEGRATI E LAVORATORI PART TIME
Dai primi
commenti di qualche Autore (TOPPI Collana Studio STERN) emerge l’ipotesi che le
“disposizioni sperimentali” dei DDLL Anti-crisi e delle leggi finanziarie che
ammettevano ai voucher (fino al
31/12/2012) “percettori di misure di sostegno al reddito” (con gli speciali
requisiti reddituali e di accredito figurativo della contribuzione) e
lavoratori part time restino ferme e
quindi vadano ad esaurirsi al 31/12/2012, senza che per esse operi la diversa
decorrenza di entrata in vigore della Monti-Fornero (18/07/2012).
L’interpretazione è interessante e suggestiva, ma non può essere accolta
(almeno fino a diverso parere ministeriale). Le proroghe, infatti, sono sempre
state compendiate nell’art. 70 (anche dall’ultima disposizione “milleproroghe
2012”[1].
Cadendo l’art. 70 per opera della Monti-Fornero sembrano proprio cadere anche
le disposizioni di proroga (simul
stabunt, simul cadent!);
Una conclusione convalidata anche
dalla stessa cronaca parlamentare, dove molto forte è stata la pressione per il
mantenimento del voucher per Cassintegrati come disegnato dai DDLL anti crisi
dal 2009 in avanti. A tal fine, è in dirittura d’arrivo un emendamento dedicato
a questo tema. E’ evidente che il Legislatore presuppone l’abrogazione di
queste disposizioni ad opera della Monti-Fornero, chè altrimenti non avrebbe
avvertito il bisogno di un emendamento ad
hoc!
IL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO DOPO LA RIFORMA FORNERO
SCHEMA RIASSUNTIVO
DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL
LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
Prima della riforma
|
Dopo la riforma
|
Le attività lavorative in
specifici ambiti, anche se svolte a favore di più beneficiari, non danno
complessivamente luogo, con riferimento al Medesimo Committente, a compensi
superiori a € 5.000 nel corso di un anno solare
|
Attività lavorative di natura
meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei
Committenti, a compensi superiori ad € 5.000 nel corso di un anno solare per
ogni singolo prestatore di lavoro.
|
AMBITO DI APPLICAZIONE
a) STUDENTI CON MENO DI 25 ANNI DI ETA’,
se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico
di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici (anche a favore di Enti Locali);
b) PERCETTORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL
SALARIO O SOSTEGNO DEL REDDITO per prestazioni che diano luogo a un
compenso non superiore a € 3.000 netti complessivi per anno solare e non per
singolo Committente;
c) PENSIONATI (anche a favore di Enti
Locali);
d) PRESTATORI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
(escluso Datore di Lavoro part time!).
|
-Tutti i settori;
- Per i rapporti tra Medesimo Committente Imprenditore
Commerciale o Professionista e medesimo Lavoratore che non diano luogo a
compensi complessivamente superiori a € 2.000;
- Nell’ambito di attività agricole di carattere stagionale
svolte anche in forma imprenditoriale;
- A favore di un Committente Pubblico nel rispetto dei
vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento della
spesa del personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
|
VOUCHER
IN AGRICOLTURA-NUOVE NORME
Prima della
riforma
|
Dopo la
riforma
|
Attività
lavorative che non danno complessivamente luogo, con riferimento al Medesimo
Committente, a compensi superiori ad E. 5000 nel corso di un anno solare.
Utilizzabili:
a)
Nell’ambito di attività agricole di carattere
stagionale effettuate per prestazioni rese da pensionati, casalinghe, da
giovani con meno di 25 anni di età, durante i periodi di vacanza –se regolarmente
iscritti a un ciclo di Studi presso un Istituto Scolastico di ogni ordine e
grado – o in qualunque periodo dell’anno – se regolarmente iscritti ad un
ciclo di studi presso l’Università.
b)
Nell’ambito delle attività agricole svolte a
favore dei soggetti di cui all’art. 34.06°comma DPR 633/1972 nr. 633;
c)
Percettori di ammortizzatori sociali nel limite
massimo di E. 3.000 annui.
|
Attività
lavorative di natura meramente occasionale che non danno complessivamente
luogo, con riferimento alla totalità dei Committente, a compensi superiori ad
E. 5000 nel corso di un anno solare, per ogni singolo prestatore di lavoro
Utilizzabili
a)
Nell’ambito di attività di natura occasionale rese
nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati
e da giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente
iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto Scolastico di qualsiasi
ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in
qualunque periodo dell’anno, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi
presso l’Università.
b)
Alle attività agricole svolte a favore di soggetti
ex. art. 34.06°comma DPR 633/1972, che non possono tuttavia essere esercitate
da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei
lavoratori agricoli.
|
Dr. Giorgio Frabetti,
Consulente d'Azienda in Ferrara
[1]
Così nel DL 216/2011 (conv. in l. 14/2012),
all’art. 04: “2. I termini di cui all'articolo 70, commi 1,
secondo periodo, e 1-bis, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, come prorogati ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2,
del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini
relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre
2012.
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