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mercoledì 25 luglio 2012

COLLABORATORI DI STUDIO PROFESSIONALE IN PARTITA IVA E LEGGE MONTI FORNERO- UN QUESITO


QUESITO:
Sono un Geometra libero professionista iscritto all'Ordine dei Geometri. Nel mio Studio professionale lavora come Consulente in Partita IVA un Architetto non iscritto all'Ordine e un Geometra abilitato e iscritto al proprio Ordine Professionale. Come mi devo comportare con questi Collaboratori di Studio, dopo che la legge Monti-Fornero ha introdotto restrizioni alle Partite IVA? Grazie dell'attenzione.

RISPOSTA AL QUESITO: 
Prima di rispondere è necessario precisare che in data 18/07 us il Ministero ha emanato una Circolare applicativa che tratta solo una parte delle novità della contrattualistica, stralciando tutte le parti della riforma oggetto di emendamenti: tra queste, la disciplina sulle Partite IVA. 
E' inevitabile, allora, per trarre qualche utile indicazione orientativa, ripercorrere il travagliato iter della legge Monti-Fornero relativa alle "Partite IVA abusive" anche perchè proprio questa fattispecie è attualmente soggetta ad una prima revisione da parte delle Camere, in sede di conversione del DL Sviluppo.
Le restrizioni investono le Collaborazioni dove il lavoratore "sedicente" autonomo opera su una postazione fissa dell'Ufficio (scrivania etc.), in un rapporto continuativo con uno stesso Committente per più di 08 mesi e ritraendo dalla Collaborazione un compenso superiore all'80% del volume complessivo di compensi da lavoro autonomo entro l'anno (due anni, nella modifica legislativa al vaglio delle Camere; ma la disposizione è quanto di più incerto ci sia).
In ogni caso, per le collaborazioni in essere alla data di entrata in vigore della riforma, tali disposizioni scattano decorsi 12 mesi (ossia al 18/07/2013).
Dopo un defatigante iter di discussione, su pressione di Confindustria, il Governo ha precisato che tali elementi costituiscono solo indici presuntivi la cui ricorrenza obbliga gli Ispettori all'effettuazione di controlli, ma senza escludere per il Committente la prova della genuina autonomia.
Dopo svariate polemiche e critiche, che si sono fatte sentire aspramente dal mondo professionale (e dagli Architetti in particolare), in sede parlamentare (per opera degli On.li De Castro e Treu), sono state introdotte disposizioni che di fatto salvaguardano il settore delle Professioni dalle disposizioni sulle cd "finte Partite IVA" (disposizioni poi recepite dal Governo nei maxi-emendamenti votati rispettivamente alla Camera e al Senato).
La "salvaguardia" degli Studi Professionali discende dal seguente combinato disposto:
a) Esonero dai controlli delle Partite IVA che sviluppino un volume di compensi lordo pari al multiplo di 1.25 del minimale commercianti INPS (attualmente stimabile in € 18.667);
b) Esonero dai controlli delle Partite IVA dotate di elevate conoscenze teoriche, acquisite a seguito di significativi percorsi formativi o di cognizioni tecnico-pratiche  acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto delle attività;
c) Prestazioni professionali "riservate" a professionisti iscritti ad Ordini e Albi.

Il punto "b", a Ns. avviso, è la parte di disposto che salvaguarda il mondo della "consulenza professionale" di tutti i soggetti "fuori Albi e Ordini" (per i quali è prevista una, controversa, ma specifica disciplina ad hoc). Per quanto ci riguarda, e per quanto ci è dato sapere, è questo il binario che permette di "salvare" il rapporto con l'Architetto (non abilitato) di cui si parla nel Quesito.
Viceversa, il punto "c" è il punto che salvaguarda la prestazione dei Geometri abilitati che collaborano con lo Studio Professionale.
Quali criticità possono sorgere?
La legge "esonera" in questi casi la DPL dall'obbligo di effettuare controlli; ma non impedisce ai soggetti in Partite IVA di invocare il disconoscimento del lavoro autonomo, se riescono a provare che esso è finto. La legge in altre parole, non esclude che la prova della "finta autonomia" possa venire dall'inversione dell'onere della prova in capo ai Collaboratori: questo può essere il caso del Collaboratore che riesca a provare di aver svolto, dietro lo schermo del titolo, funzioni segretariali, ovvero attività soggetta a vincoli disciplinari molto stretti (chè questa prova è ritenuta più decisiva per il lavoro subordinato per i Professionisti intellettuali, come da consolidata giurisprudenza!). E' evidente, quindi, che questa è la principale (e ci teniamo a precisare TEORICA) criticità che può presentare la posizione dell'Architetto.
Per il Geometra, è più difficile virare verso il lavoro subordinato; criticità possono però sorgere se il Geometra sviluppa attività "non riservate" rispetto alla sua posizione ordinistica: se ad esempio, sconfina in operazioni che usualmente svolgono altri Professionisti (Architetti, Ingegneri etc.).
Naturalmente, in tutti questi casi, è il Collaboratore-Professionista a "muovere le bocce", ossia a poter invertire l'onere della prova. Ma è evidente che se quest'onere della prova non è assolto, la collaborazione autonoma si presume legittima.
Naturalmente, Vi aggiorneremo delle disposizioni e dei chiarimenti ministeriali che sopraggiungessero in questa complicatissima e delicatissima materia. 

Dr. Giorgio Frabetti, 
Consulente d'Azienda in Ferrara

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