La Circolare 16/2012 (Min. Lav.) uscita in questi giorni consolida questa prassi ispettiva, e in qualche modo la addita come "modello" per ispezioni future in questo ambito.
In questo senso, la "stretta" sulle cd
"finte Partite IVA" viene anticipata dal Ministero del lavoro
sull'entrata in vigore della legge per talune tipologie di pseudo-Collaboratori
Artigiani che operano nell'esercizio di queste attività:
a) Manovalanza;
b) Muratura;
c) Carpenteria;
d) Rimozione Amianto;
e) Posizionamento di ferri e ponti;
f) Addetti a macchine edili fornite
dall'impresa Committente o Appaltatore.
In particolare, il Ministero ritiene che
tutte le prestazioni così svolte durante l'esecuzione di opere strutturali di
manufatti, essenzialmente connesse a fasi di sbancamento, costruzione delle
fondamenta, di opere in cemento armato e di strutture di elevazione in genere.
In queste fasi, rileva il Ministero la "falsità" del lavoro autonomo
è attestabile dalla circostanza che in cantiere sia adottato il "cronoprogramma"
o altro dispositivo similare di misurazione del tempo di lavoro, incompatibili
con il regime di "autonomia" ex. art. 2222 del Codice Civile.
Tale prova è superabile dalla
circostanza che i Lavoratori che concorrano a tale mansioni e non formalmente
riferibili all'Appalatore principale siano Imprenditori Individuali, Artigiani
comunque in possesso di un'adeguata organizzazione "aziendale"
propria da far fronte a tali mansioni. Disposizione comunque che si presta a
problemi applicativi, non solo per l'ampia discrezionalità valutativa
dell'Ispettore (che qui sconfina con valutazioni commercialistiche, più affini
al bagaglio conoscitivo della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle Entrate),
ma per l'interferenza delle disposizioni della Monti-Fornero (cosa succede, ad
esempio, se si riscontra che l'impresa è sì patrimonializzata, ma è
mono-committente? Si applica la disciplina dell'interposizione di manodopera o
la nuova disciplina sulle "finte Partite IVA"? Un bel problema ...).
In nessun caso, però, scatta la
presunzione se le stesse attività siano svolte in sede di completamento
dell'opera, in sede di rifinitura o di installazione dell'impiantistica (lavori
idraulici, elettrici, posa in opera dei rivestimenti).
Affinchè le Ispezioni non divengano un pericoloso
"terno al lotto", si invitano le Aziende a ristrutturare la propria
contrattualistica di cantiere in modo adeguato, calibrando le
"collaborazioni marginali o specialistiche" o
"internalizzandole" (ossia affidandole a proprio personale), o
"esternalizzandole" ad altre imprese (evidentemente "vere")
tramite appalti di servizi.
Studio CDL Francesco Landi, Consulente del Lavoro in Ferrara
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