Qualche nota sul diritto transitorio dei
rapporti "a chiamata" in un settore molto interessato come i Pubblici
Esercizi, di cui all'art. 07.02° l. 92/2012 (Monti-Fornero).
In ogni caso, i rapporti di lavoro
"a chiamata" in essere alla data di entrata in vigore della legge
(18/7/2012) dovranno cessare al 18/7/2013: la disposizione pare interpretabile
nel senso che i rapporti a chiamata devono comunque esaurirsi: se a tempo
indeterminato, dovranno cessare entro un anno, ma se sono a tempo determinato
anche prima, ossia non sono rinnovabili (ma sul punto, ci riserviamo ulteriori
chiarimenti). Prima del 18/07/2012, restano stipulabili rapporti a chiamata
secondo la previgente normativa, con la riserva di cessarli secondo le
tempistiche di legge. Sconsigliamo però di procedere a questa modalità (se non
c'è necessità evidente), laddove il rapporto a chiamata venga ad inserirsi in
modalità organizzative comunque anomale e stravaganti, tali da dimostrare
carente base imponibile: perchè se è vero che le restrizioni alla
contrattualistica "a chiamata" si applicano dal 18/07 pv, è comunque
altrettanto vero che nessun limite è dato a INPS, Agenzia delle Entrate,
Guardia di Finanza di contestare nel lavoro a chiamata le anomali
manifestazioni di base imponibili! Valutazione per altro possibile, a
prescindere dalla riforma Monti-Fornero!
Evidentemente urge attenta valutazione
caso per caso.
Studio CDL Francesco Landi, Consulente del Lavoro in Ferrara
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