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martedì 17 luglio 2012

STUDI DI SETTORE 2012: LE AZIENDE TERREMOTATE


Ove un'Azienda o altra struttura produttiva abbia riportato danni a seguito del sisma, oltre ad essere tenuta agli obblighi di comunicazioni di prassi agli Uffici Comunali, come consolidati dall'Ordinanza Protezione Civile 02/06/2012, la Medesima Azienda potrà chiedere l'esonero dall'applicazione degli Studi di Settore 2012, compilando il rigo apposito "periodo non normale di attività".
E' probabile che, nelle more del sisma, il Governo (o l'Agenzia delle Entrate) emaneranno disposizioni ad hoc per le Aziende terremotate (come del resto promesso).
Nel frattempo, e per semplificare al massimo gli oneri istruttori, ai fini di sterilizzare l'applicazione degli Studi di Settoreper l'annualità 2012, l'Azienda interessata dovrà comunicare la sospensione all'Ufficio IVA, nonchè alla competente Camera di Commercio e al Comune dove l'Azienda ha la propria sede.
Naturalmente, nessun beneficio in chiave di Studi di Settore potrà sortire ove si proceda all'interruzione, senza alcuna comunicazione formale.
Ove il sisma abbia colpito parzialmente l'Azienda, solo in alcuni rami, potrebbe essere invece più utile valutare un percorso di revisione dell'orario di lavoro sulla base di una fascia multiperiodale (ad es. gennaio 30 h settimanali, febbraio 32, marzo 34, aprile 36, maggio 36, giugno 28, luglio 10, agosto: ferie; settembre: 20; ottobre: 24; novembre 26; dicembre 28).
E' necessario valutare questa ipotesi per rendere armonico il percorso della produzione e per evitare stress economici e lavorativi inopportuni ai Dipendenti e all'equilibrio dei loro redditi mensili.
Aldilà di specifici temperamenti, eventualmente introdotti in sede di legislazione speciale/d'emergenza pro-Aziende Terremotate, lo Scrivente ritiene che la situazione "sismica" sia tale da consentire, già  in via interpretativa, temperamenti e applicazioni più ampie della "causa di esclusione" per l'evidente notorietà dell'evento-terremoto, senza che questo fatto da solo possa determinare le pesanti conseguenze sanzionatorie e accertative ex DL 98/2011 e succ. mod. (raddoppio di sanzione, disconoscimento della Dichiarazione dei redditi ed accertamento induttivo), per l'evidente impossibilità di riscontrare alcun intento fraudolento.
Ragioni di prudenza, però, oltrechè di maggiore ortodossia legislativa, impongono di presentare comunque, per i periodi interessati dalla sospensione (2012, Dichiarazione dei Redditi 2013), la modulistica di comunicazione dei dati rilevanti; è verosimile anzi che, su questo aspetto, l'Amministrazione Finanziaria sarà più severa e che si avvarrà delle pesanti disposizioni del DL 138/2011 che sanzionano penalmente le dichiarazioni omissive o fraudolente del Contribuente verso il Fisco.

Dr. Giorgio Frabetti,
Consulente d'Azienda in Ferrara

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