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martedì 10 luglio 2012

APPALTI EDILI: QUANDO IL COMMITTENTE NON E' UN NUDUS MINISTER ...


Uno dei più seri problemi applicativi che insorgono nella gestione degli appalti (specie edili) è la configurazione dei poteri del Committente. Che il Committente finisca regolarmente per "ingerirsi" nell'attività dell'appaltatore è circostanza troppo evidente e conclamata per poter essere utilmente negata nell'ambito edile (anche per la conclamata promiscuità in cui il lavoro si svolge). Un'ingerenza, però, che, aldilà delle consuetidini contrattuali, può divenire scomoda, laddove sia talmente invadente e penetrante da rendere l'appaltatore di fatto soggetto passivo delle istruzioni del Committente ovvero da renderlo lavoratore dipendente del Committente (soggetto privato, non pubblico!), dietro lo schermo dell'appalto (caso più grave il cd "appalto a regia" molto discusso in sede giurisprudenziale e nella prassi ispettiva).
Precisiamo subito, però, che tale problema va impostato alla luce delle disposizioni del Codice Civile che restituiscono un quadro molto più ricco, articolato e flessibile dei rapporti Committente-Appaltatore di quanto emerga dalle disposizioni anti-interposizione di manodopera (in primis: art. 29 D.lgs. 276/2003).
Innanzitutto, c'è un potere di influenza del Committente sull'appaltatore che è connaturato nella circostanza che l'appalto è preordinato alla produzione di un bene o di un servizio, destinato a ricadere nella sfera di utilità soggettiva del Committente medesimo. In questi termini, senza dilungarsi in eccessive "pandette", deve ritenersi decisamente giustificato il potere di recesso riconosciuto al Committente ex. art. 1662 del Codice Civile. Recesso cioè consentito qualora l'appaltatore continui a disattendere in sede di esecuzione dell'opera le condizioni stabilite dal contratto stesso e le regole dell'arte, nonostante sia stato invitato a correggere tali difformità dal Committente stesso. Un potere, quest'ultimo, consentito quando i difetti siano rimediabili; laddove, invece, lo sviluppo del rapporto ha dato luogo a vizi di per sè non più rimediabili, il Committente può chiedere, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, la risoluzione del contratto immediata per inadempimento e il risarcimento del danno.
Dal sistema delle norme del Codice Civile, poi, si desume che i poteri del Committente verso l'appaltatore possono essere:

a) Correttivi, se finalizzati a correggere eventuali irregolarità commesse dall'appaltatore durante l'esecuzione dei lavori (art. 1662.02°comma C.C.);
b) Modificativi, se comportano vere e proprie modifiche del progetto, o se manca questo, delle modalità realizzative convenute in sede negoziale (art. 1661 C.C.);
c) Integrativi, se completano la fase progettuale senza modificarla, e, quindi, tale da costituire una semplice integrazione di quanto precedentemente disposto (art. 1661 Codice Civile).

Di massima, spulciando la copiosa giurisprudenza che si è sviluppata su tale complessa tematica, si può dire quanto segue:
-E' compatibile con la nozione di appalto la forma di controllo, sorveglianza e istruzione esercitata dal Committente per assicurarsi l'esecuzione dell'opera secondo patti e regole dell'arte;
-Non è compatibile con la nozione di appalto un controllo che invade il campo dell'organizzazione materiale dell'impresa e quella tecnica del lavoro, salvo giustificazione.

A margine, ricordiamo che l'appaltatore può non conformarsi alle istruzioni del Committente nei seguenti casi:
a) Sia possibile adottare tecniche alternative ugualmente valida dal punto di vista professionale;
b) Sia possibile adottare tecniche non concordate preventivamente, ma contemplate negli usi del luogo ove l'opusdebba essere realizzato;
c) L'adeguamento alle disposizioni del Committente determina danni a terzi o violazione di norme imperative.

Queste disposizioni costituiscono una cornice-base desunta dal Codice Civile, e non tengono conto di specifiche normative e di "arricchimenti" indotti da altre fonti (principalmente il Codice degli Appalti Pubblici).

Dr. Giorgio Frabetti,
Consulente d'Azienda in Ferrara

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