Sugli accertamenti da Studi di Settore, devono registrarsi almeno due "strati" di produzione legislativa che si sono intrecciati, da giugno 2011 a oggi. Li riepiloghiamo per agevolare l'operatività degli Uffici Contabilità, per le non semplici ricadute di questo assetto legislativo in termini di diritto intertemporale.
L'art. 28 lett. c) DL 98/2011 aveva legittimato l'Amministrazione Finanziaria a procedere con l'accertamento induttivo solo quando il maggior reddito d'impresa, arte e professione accertato in seguito alla corretta applicazione dello Studio avesse palesato uno scostamento superiore al 10% del reddito dichiarato e nei seguenti casi:
a) Omessa/Infedele comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore;
b) Indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli Studi di Settore poi non sussistenti;
c) Infedele compilazione del modello relativo agli Studi di Settore.
In presenza di tali circostanze, l'Amministrazione finanziaria, invece di limitarsi a constatare l'accertamento e invitare in adesione il Contribuente a provvedere, veniva formalmente legittimata a disporre accessi per l'accertamento induttivo. Non a caso, con questo DL veniva modificato il corpus dell'art. 39 DPR 600/1973, contenente le disposizioni sull'accertamento "induttivo".
A sua volta, il DL 16/2012 ha provveduto a rimodulare tale disposizione, correggendone alcune manifeste storture già sollevate dai primi commentatori.
Oggi, la casistica per l'attivazione dell'accertamento induttivo resta la stessa, ma quanto all'ipotesi di una "infedele comunicazione del modello relativo agli Studi di Settore, la legge prevede una diversa soglia di scostamento. Oggi, cioè, l'infedele compilazione del modello deve comportare una differenza superiore al 15% o comunque a € 50.000 tra i ricavi/compensi stimati sulla base dei dati e delle elaborazioni software corretti. Devesi notare che lo scostamento non più riferito al "reddito netto", ma al "reddito lordo", ossia ai ricavi lordi, in termini contabilmente molto più perspicui. La norma ora si applica non solo ai "piccoli scostamenti" nel "margine" del 15% tra ricavi lordi reali e ricavi lordi dichiarati, ma si applica in ogni caso agli scostamenti superiori a € 50.000.
Sia nel regime DL 98/2011 sia nel regime DL 16/2012, tali disposizioni riguardano solo le imposte dirette.
Quanto al diritto intertemporale, il DL 16/2012 di fatto si applica, stante i disposti della Circolare Min. Ec. 08/2012, agli avvisi di accertamento notificati prima del 02/03/2012. Cosa ne è per i contraddittori attivati (con o senza accessi) sulla base della previgente disciplina? Può il carattere procedimentale della disposizione riguardare anche queste procedure?
Sul punto, occorre avviare i necessari approfondimenti.
Dr. Giorgio Frabetti,
Consulente Aziendale in Ferrara
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