Il contratto a chiamata, modalità non
poco diffusa nel settore Pubblici Esercizi, conosce una stretta molto rilevante
a partire dal prossimo 18/07/2012, data di entrata in vigore della l. 92/2012
(Riforma Monti-Fornero).
Il contratto non è formalmente abrogato,
ma diviene inutilizzabile poichè la legge determina la decadenza del Regio
Decreto del 1923 che finora ha legittimato l'uso del contratto a chiamata per
Camerieri e simili. La legge rimette alla contrattazione collettiva nazionale
il compito di individuare le mansioni suscettibili di utilizzazione "a
chiamata". Riteniamo probabile e prossima una "traslazione" in
seno ai CCNL delle previsioni del Regio Decreto, vista l'alta domanda di lavoro
"a chiamata" in settori caratterizzati da forte saltuarietà come
Pubblici Esercizi, Agricoltura, Piccolo Commercio etc.
In sua vece, possono essere utilizzati
altri due strumenti:
a) Il lavoro accessorio,
senz'altro compatibile nel disegno della riforma Monti-Fornero, ma limitato ad
un importo totale di € 5.000 (rivalutati!) per ciascun prestatore nella totalità dei Committenti, ma con le restrizioni di cui parliamo in altro post di questo Blog cui si rimandahttp://costidellavoro.blogspot.it/2012/07/dossier-monti-fornero-cosa-resta-del_27.html;
b) Il contratto a tempo determinato,
ma con tempistiche adeguate alla nuova legge Monti-Fornero. Deve, al riguardo,
precisarsi che le assunzioni a termine "extra" (meno di 12 gg.) sono assolutamente penalizzate, perchè la legge
ha reso più difficili i termini di rinnovo del rapporto con lo stesso soggetto (60 gg e 90 gg. tra un rapporto e l'altro). Per questi casi, in verità, un sistema
per attenuare tali rigori esiste. Fissato, cioè, un periodo "lungo"
di lavoro (es. 03 mesi), si provvede a spezzettare la prestazione per fasce
settimanali, giornaliere etc. nella formula del part timeverticale.
Il contratto di lavoro "a chiamata" dovrà considerarsi applicabile in ogni caso, ovvero in tutti i settori per i soggetti con più di 55 anni e con età inferiore a 24 (ma si badi, non di parla di "pensionato", "inoccupato" etc. come nella normativa previgente).
La normativa appare comunque troppo penalizzante per le Aziende "stagionali" e disallineata con il CCNL Turismo che ha regolato tanto favorevolmente la successione dei rapporti a termine; è, pertanto, assolutamente probabile che presto la contrattazione collettiva interverrà (nei limiti consentiti dalla legge) a colmare vuoti e squilibri indotti dalla riforma Monti-Fornero.
Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara
AVVERTENZA: In questo post, scritto prima della Circolare 18/2012 del Ministero del lavoro si dava per scontata l'abrogazione implicita dell'art. 40 del D.lgs.276/2003 che rimetteva anche ad un DM (poi RD 1923) la disciplina delle casistiche d'uso del lavoro a chiamata. Tale interpretazione muoveva dalla constatazione della reale supremazia che la fonte collettiva assumeva nel nuovo disegno del lavoro a chiamata, espressione di una politica legislativa incompatibile con la sopravvivenza del dm. In questa chiave, si riteneva irrilevante la sparizione della clausola di abrogazione espressa dell'art. 40 cit. dall'iniziale disegno di legge governativo alla formula poi emendata in Parlamento. Il Ministero del Lavoro ha deciso diversamente e ciò è un bene. Questo post, però, disegna l'assetto del futuro prossimo, quando nella prevedibile e lunga inattuazione collettiva del lavoro a chiamata tale contrattualistica in molti settori non sarà più spendibile. Ecco, allora, che il contributo di questo post resta attuale come indicazione "costruttiva", più che "interpretativa" in senso stretto.
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