Sono un Avvocato giuslavorista.
Il mio assistito dopo un primo periodo con contratto di collaborazione, era assunto a tempo indeterminato.
Nel corso del tempo riceve solo con acconti, maturando nel corso in un triennio cospicui arretrati per i quali introduco un giudizio ordinario (per ottenere anche il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro sin dall'inizio).
A seguito della notifica del ricorso, a settembre 2013 gli viene richiesta la restituzione delle chiavi e non gli viene più permesso di accedere al luogo di lavoro (nonostante le sue richieste).
Ora nel mese di febbraio, dopo mesi che non aveva più potuto andare a lavorare perchè nessuno gli apriva l'ufficio, gli viene intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e con preavviso.
In tutto questo periodo non riceve più alcuno stipendio e neppure le buste paga, che gli vengono infine mandate ora (senza l'ultima del TFR). Le buste paga successiva al mese di settembre (momento di richiesta restituzione chiavi) sono state TUTTE AZZERATE PER ASSENZA.
Cosa fareste voi contro queste buste a ZERO?
Risposta:
Sicuramente, dal punto di vista della tecnica difensiva, è opportuno impugnare sia il licenziamento cd "per fatti concludenti" (richiesta delle chiavi a settembre 2013), comunque nullo a fronte della l. 92/2012 (che impone la forma scritta ai licenziamenti "novellando" l'art. 02 l. 604/66), sia il licenziamento per GMO. Quest'ultimo, in particolare, mi pare un atto autolesionista dell'Azienda: con tale atto, infatti, riconosce la continuità del rapporto di lavoro e la continuità delle retribuzioni. La richiesta delle chiavi, l'impedimento all'accesso ai luoghi (settembre 2013), ma il differimento del licenziamento a febbraio si prestano ad essere valutati in termini di "mora del Creditore-Datore di Lavoro" e come tale suscettibili di rovesciare in capo al Datore il rischio della mancata e illegittima accettazione della prestazione di lavoro: in una parola, in capo al Datore incombono gli obblighi retributivi, anche se frattanto il Dipendente non ha potuto lavorare.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
Nessun commento:
Posta un commento