Qui di seguito, un breve riepilogo, relativamente al reato di “omesso versamento di ritenute certificate”. Ecco, il testo di legge. Art. 10-bis. Omesso versamento di ritenute certificate. 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta (1). (1) Articolo aggiunto dal comma 414 dell'art. 1, Legge 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il comma 143 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Tale reato è variamente dibattuto e soggetto alle più svariate controversie interpretative. Da ultimo, la Corte di Cassazione, con sentenza nr. 40256 depositata il 1/10/2014, ha precisato che il fatto tipico di reato non si realizza con il mero “omesso versamento” delle ritenute, anche risultanti dal Modello 770, ma dall’ “omesso versamento” delle ritenute risultanti dalla certificazione dei Sostituti d’imposta (CUD, per i lavoratori dipendenti); circostanza, quest’ultima, che può essere agevolmente provata convocando in giudizio i Sostituti d’imposta stessi. Nel caso trattato dalla sentenza di Cassazione appena citata, questo era lo stato dei fatti: il Giudice del merito aveva ascoltato il funzionario delle Entrate, il quale aveva attestato che, negli intercalari del Modello 770, erano indicati i quadri CUD dei lavoratori, ma non risultava il versamento di tali importi. Non risultava, però, riscontrato nel processo l’avvenuto rilascio del CUD. Di qui, l’assoluzione del Contribuente, per insufficienza di prove: per provare il reato, era necessario il rilascio del CUD. A disposizione per approfondimenti
Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA
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