Quesito: L’esonero contributivo ex. art. 1.118°comma l. 190/2014 può coesistere con l’agevolazione ASpI ex. art.7 DL 76/2013?
Risposta: L’art. 1.118°comma (3° periodo) l. 190/2014 prevede espressamente la “non cumulabilità” dell’agevolazione de qua con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa di legge”, senza specificare altro. Nel silenzio della legge, pertanto, è cumulabile con altri incentivi economici per le assunzioni di disoccupati che non consistano in riduzioni delle aliquote contributive: su questa esegesi conviene chiaramente l’INPS con Circolare 17/2015 (par. 7). Per questi motivi, l’agevolazione ex. art. 1.118°comma l. 190/2014 può agevolmente coesistere con l’agevolazione ASpI ex. art. 7 DL 76/2013, ricorrendone i presupposti. Ricordiamo che, per l’agevolazione ex. DL 76/2013, si applicano le condizioni ex. art. 04.12°comma l. 92/2012, senza i temperamenti previsti dalla Circolare INPS 17/2015 (in particolare, l’agevolazione ex DL 76/2013 è esclusa per le assunzioni che costituiscano attuazione di un preesistente obbligo legale o contrattuale all’assunzione).
Dr. GIORGIO FRABETTI
Studio Landi, Ferrara
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