Con il Dpcm di febbraio scorso, è entrata in vigore, per il
2014, la specifica tassazione agevolata e sostitutiva IRPEF del 10% sulle voci
di produttività.
E' sorto il dubbio di come considerare i casi delle Aziende
che abbiano in corso anche per il 2014 di accordi di produttività (di
secondo livello) già depositati e già oggetto (a norma del precedente DPCM) di
dichiarazione di conformità.
Occorre ripetere anche per il 2014 tale dichiarazione?
Eventualmente per attestare la conformità alla sopravvenuta normativa per 2014
(in considerazione del fatto che la "conformità" valeva per la normativa
2013)?
A rigore sì, ma occorre riflettere per evitare duplicazioni
inutili e inutile produzione di carta.
E', infatti, universalmente riconosciuto che il DPCM 2014
sulla "detassazione-produttività" è praticamente identico a quello del DPCM 2013
e, salvo che per la rivisitazione al rialzo delle quote stipendiali detassabili
(che passano da € 2.500 a € 3.000), nulla è cambiato.
In particolare, nulla è cambiato rispetto alle disposizioni
più squisitamente "civilistiche", dove il DPCM fissa i criteri che le voci
retributive devono assumere "contrattualmente" per essere passibili del
beneficio della detassazione.
Valuteremo i modi adeguati con il quale le Aziende e gli Studi di Consulenza del Lavoro che le assistono
potranno farsi carico di semplificare tale adempimento, nei termini delle
disposizioni di legge.
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