In questa breve nota, daremo un breve, ma puntuale compendio
delle principali semplificazioni amministrative che, a partire dal DL 05/2012,
ha subìto la procedura amministrativa di rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro stagionale a favore di cittadini Extra-UE.
- Silenzio-assenso per nulla-osta:
Nel caso in cui sia richiesto nulla-osta per Lavoratore straniero, già
autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso
Datore di Lavoro richiedente e il Lavoratore stagionale sia stato regolarmente
assunto e risultino rispettate le condizioni individuate nel permesso di
soggiorno, la richiesta di nulla osta per lavoro stagionale si intende accolta
ove lo Sportello Unico per l'Immigrazione, decorsi i 20 gg. previsti dal D.lgs.
268/1998 ometta di comunicare al Datore di Lavoro il proprio diniego. Ciò
comporta, in via automatica, l'assegnazione di una quota a favore del Lavoratore
Extra-UE.
- Facilitazioni per la proroga nulla osta/Rinnovo
permesso di soggiorno stagionale:
Il nulla osta al lavoro stagionale rilasciato dallo Sportello
Unico per l'Immigrazione può essere prorogato e il permesso di soggiorno
rinnovato, se il cittadino Extra-UE riceve una proposta di lavoro stagionale
offerta dallo stesso Datore di Lavoro o altro.
- Nulla osta plurimi per lavoro
stagionale: E' consentito il rilascio di nulla osta all'ingresso
per lavoro stagionale da parte di più Datori di Lavoro, oltre il primo, per
impiegare lo stesso Lavoratore straniero, per periodi di lavoro successivi. Il
nulla osta viene rilasciato a ciascuno dei Datori di Lavoro interessati, anche
se il Lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trova
legittimamente presente sul territorio nazionale, in ragione dell'avvenuta
instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale. In questo caso, il
cittadino straniero non è tenuto a ritornare nel Paese di origine per farsi
rilasciare un altro visto di ingresso dalla rappresentanza consolare o
diplomatica italiana. In questo caso, allo straniero verrà rinnovato il permesso
di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, che comunque non potrà avere una
durata superiore a 09 mesi.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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