Quesito: La legge fissa in sessanta giorni i tempi per il
rinnovo del permesso di soggiorno. Se entro questi sessanta giorni il permesso
non viene rinnovato e il Lavoratore Extra-UE continua a lavorare, si considera
in nero?
Risposta:
No.
Ai sensi dell’art. 05.09bis D.lgs.
268/1998 (recentemente “novellato” dal D.lgs. 40/2014), il cittadino extra-UE
in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno, non solo può soggiornare, ma
può anche lavorare, fino a notifica del diniego da parte dell’Autorità di
Pubblica Sicurezza.
In ogni caso, se il rapporto si
protrae oltre l’eventuale stop dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, ma senza
che il Lavoratore sia stato cancellato da Libro Unico etc., il Datore di lavoro
sarà eventualmente passibile delle pene per l’utilizzazione di mandopera
clandestina ex. art. 22.12°comma D.lgs. 268/1998, ma non sarà passibile di
maxisanzione (difettando il presupposto … del “lavoro nero”).
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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