I Datori di Lavoro hanno tempo fino al
31/12/2014 per adeguarsi alle nuove disposizioni.
Qui di seguito, alcuni possibili casi:
Caso 1: Rapporto a termine in essere al di sopra
dei limiti quantitativi posti in essere al 21/03/2014 (entrata in vigore del Jobs Act) e oltre
soglia.
Soluzione (pacifica): Non saranno considerati rilevanti per
l’applicazione delle relative sanzioni amministrative.
Caso 2: Rapporto a termine oltre soglia al 21/03/2014 e non disattivato al
31/12/2014.
Soluzione (pacifica): Scatta il “limite quantitativo” e si
applica la relativa sanzione amministrativa.
Caso 3: Rapporto a termine oltre soglia al
21/03/2014, prorogato fino al 31/12/2014 e poi disattivato.
Soluzione (proposta): La soluzione esatta del caso dipende
dall’esatto inquadramento dell’inciso “i Datori di lavoro dovranno adeguarsi
entro il 31/12/2014”. Al momento, pare fondata ed esegeticamente coerente
un’interpretazione dell’inciso che consente al Datore, in detto periodo, la più
ampia libertà, anche di prorogare il rapporto (ma il discorso vale anche per la
proroga). In questi termini, la norma parrebbe configurare un periodo di
“salvaguardia” per le situazioni irregolari fino al 31/12/2014.
Una “salvaguardia”
che non può evidentemente operare solo per il passato, ovvero prima del
21/03/2014: chè se fosse stata questa l’intenzione del legislatore, allora
questa salvaguardia sarebbe giunta automaticamente e direttamente dall’art. 01
l. 689/1981, che impedisce l’applicazione retroattiva delle sanzioni
amministrative.
Per non cadere in
una interpretatio abrogans del
disposto relativo al periodo transitorio dei “limiti quantitativi”, è giocoforza
ammettere che esso “salvaguardi” anche gli atti che il Datore compirà dopo il
21/03/2014, fino al 31/12/2014.
N.B.: Il
legislatore contribuisce, secondo Noi, a sciogliere positivamente (almeno per il
2014) una perplessità sollevata in dottrina da BONATI-CREMONESI[1],
che avevano interpretato il previgente disposto sui “limiti quantitativi” come
tale da non ammettere alcuna tolleranza per le proroghe di rapporti a termine
già stipulati oltre soglia dopo il 21/03/2014 (entrata in vigore del Jobs Act).
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
[1] Vedi
GREMIGNI-CREMONESI, Contratto a termine:
le criticità intepretative e operative, in Guida al Lavoro, nr. 14/2014. Gli Autori
citati, nel vigore della precedente versione del DL 34/2014 (quando la nuova
previsione sanzionatoria per il superamento dei “limiti quantitativi” non era
stata introdotta) così argomentava: “Ci si chiede, in particolare se, alla
scadenza degli stessi, i rapporti possano essere prorogati o se, diversamente, i
lavoratori in eccesso possano essere riassunti. Per tale seconda questione,
sembra chiaro che debba escludersi la possibilità di riassunzione del
Lavoratore, se non è rispettato il limite del 20%, in quanto con la riassunzione
verrebbe di fatto costituito un nuovo rapporto che dovrebbe soggiacere alle
novità, di cui il Jobs Act e, quindi, sarebbe ‘fuori soglia’. E’, invece, più
complesso definire se i rapporti possano essere prorogati: in tal caso, non
verrebbe costituito un nuovo rapporto, ma proseguirebbe quello precedente. E’
chiara … l’elusività di una tale condotta che consentirebbe di fatto al Datore
di continuare ad avvalersi di rapporti a termine in numero non superiore ai
nuovi limiti legali”.
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