Autore: dr. Matteo Moscioni- Pubblicato nel sito www.iusinaction.it
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La riforma del lavoro, attuata con legge 92/2012, ha introdotto diverse importanti novità sia in materia di licenziamento individuale, modificando gli artt. 6 e 7 della L. 604/66 e l’art. 18 L. 300/70, sia riguardo alle procedure di licenziamento collettivo ex lege 223/91.
Il presente schema, senza soluzione di
esaustività, ha lo scopo di orientare il lettore sui diversi regimi
sanzionatori in funzione della natura del licenziamento, con particolare
riferimento anche alle ipotesi di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604
e alla L. 23 luglio 1991, n. 223.
LICENZIAMENTI INDIVIDUALI NELLE AZIENDE CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI
Caso
Art. 18, comma 1, L. 20 maggio 1970, n. 300
- Discriminatorio ai sensi dell’art. 3 L. 108/1990;
- Intimato in concomitanza con il
matrimonio o in violazione dei divieti di licenziamento ex art 54 comma
1,6,7 e 9 del D.lgs. 151/2001 (materia di tutela e sostegno della
maternità e paternità);
- Nullo per espressa previsione della legge o per motivo illecito determinante;
- Orale.
Tutela
(...)
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