La sanzione è pari al:
-
20% della retribuzione, per ogni mese (o
periodo di almeno 15 gg.) di durata del rapporto, per il primo lavoratore
assunto in eccesso;
-
50% della retribuzione, per i Lavoratori
assunti oltre il tetto quantitativo successivamente al
primo.
N.B.: Detta disciplina è molto probabilmente
ancora incompleta e di fatto non applicabile:
-
Perché il
generoso regime transitorio (vedi dopo), di fatto, sposta in avanti
l’applicazione della sanzione amministrativa de qua;
-
Perché
nell’ordine del giorno del Sen. Sacconi presentato in Senato, al momento della
conversione, si rimette di fatto la disciplina concreta al Ministero del
Lavoro;
NELLE INTENZIONI DEL LEGISLATORE (ORDINE
DEL GIORNO SEN. SACCONI) TALE MECCANISMO E’ CONCEPITO COME
ALTERNATIVO/SOSTITUTIVO DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO
(CHE, A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, COMPORTEREBBE L’APPLICAZIONE DI
UN’INDENNITA’ AGGIUNTIVA COMPRESA TRA 2,5 E 12
MENSILITA’ (VEDI COLLEGATO LAVORO)
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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