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mercoledì 21 maggio 2014

DURC E CREDITI DELLA PA VERSO LE IMPRESE-LE DISPOSIZIONI DELL'INPS E DELL'INAIL

Con due distinte Circolari (rispettivamente, Circ. 16/2014 e Circ. 40/2013), INPS e INAIL hanno messo a punto le procedure burocratiche e telematiche per il rilascio del DURC alle imprese che vantino crediti insoluti verso la PA.
Una breve premessa.
Il D.lgs. 192/2012, che ha introdotto disposizioni di tutela delle PMI per velocizzare la riscossione dei crediti vantati verso la PA, ha subordinato le relative procedure facilitative di riscossione dei crediti (anche tramite compensazione con pendenze contributive e fiscali iscritte a ruolo, ad esempio) alla procedura di "certificazione" dei crediti quanto a "liquidità" ed "esigibilità", attraverso un complesso congegno di archiviazione informatica su portale del Ministero dell'Economia.
Con le Circolari sopra citate, INPS e INAIL hanno messo a punto un importante pilastro di queste procedure ex. D.lgs. 192/2012 per consentire all'Azienda in credito con la PA di non perdere il rilascio del DURC, solo a fronte dell'incapienza finanziaria determinata dall'insoluto.
Entrambe le procedure prevedono che, nel corso delle procedure di rilascio del DURC, d'ufficio o su istanza di parte (che, peraltro, sono passibili di ulteriori modifiche, in forza del cd Jobs Act), l'Ente debba rilevare se a favore dell'Azienda interessata dal DURC siano state "archiviate" pendenze creditorie con la PA, attraverso il nuovo Portale del Ministero dell'Economia.
Dal tenore delle Circolari, dalle espressioni utilizzate, si arguisce in modo abbastanza piano e lineare che questa fase di accertamento costituisce un atto dovuto in capo all'INPS e all'INAIL, i quali devono verificare se pendenze creditorie tra Impresa e PA sono state registrate, senza che tale verifica sia formalmente subordinata ad una specifica richiesta dell'Impresa. E certo un'ulteriore e specifica richiesta dell'impresa apparirebbe francamente eccessiva, visto che già il D.lgs. 192/2012 subordina il riconoscimento di tutela all'impresa creditoria ad una specifica "iniziativa di parte", come la certificazione-registrazione informatica; la quale, una volta attivata, deve ritenersi giuridicamente "acquisita" dall'Amministrazione.
Non sarà comunque immotivato richiamare l'Ufficio a questa possibilità, anche per iscritto.
Una volta verificata la "certificazione" del credito dell'impresa verso la PA, l'Ente valuterà la capienza del credito, e, se questo risulterà almeno pari all'importo delle eventuali irregolarità contributive riscontrate, emetterà l'attestazione di DURC positivo. In caso contrario, non potrà emettersi la medesima attestazione, e l'Azienda sarà invitata a regolarizzare, come di prassi.
Si coglie l'occasione di ricordare che, per fruire di questa particolare "facilitazione" sul rilascio del DURC, i crediti dovranno essere certificati e registrati secondo le nuove procedure, e non documentati con altre forme.
 
 
 

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