Con due distinte Circolari (rispettivamente, Circ. 16/2014 e
Circ. 40/2013), INPS e INAIL hanno messo a punto le procedure burocratiche e
telematiche per il rilascio del DURC alle imprese che vantino crediti insoluti
verso la PA.
Una breve premessa.
Il D.lgs. 192/2012, che ha introdotto disposizioni di tutela
delle PMI per velocizzare la riscossione dei crediti vantati verso la PA, ha
subordinato le relative procedure facilitative di riscossione dei crediti (anche
tramite compensazione con pendenze contributive e fiscali iscritte a ruolo, ad
esempio) alla procedura di "certificazione" dei crediti quanto a "liquidità" ed
"esigibilità", attraverso un complesso congegno di archiviazione informatica su
portale del Ministero dell'Economia.
Con le Circolari sopra citate, INPS e INAIL hanno messo a
punto un importante pilastro di queste procedure ex. D.lgs. 192/2012 per
consentire all'Azienda in credito con la PA di non perdere il rilascio del DURC,
solo a fronte dell'incapienza finanziaria determinata dall'insoluto.
Entrambe le procedure prevedono che, nel corso delle
procedure di rilascio del DURC, d'ufficio o su istanza di parte (che, peraltro,
sono passibili di ulteriori modifiche, in forza del cd Jobs Act),
l'Ente debba rilevare se a favore dell'Azienda interessata dal DURC siano state
"archiviate" pendenze creditorie con la PA, attraverso il nuovo Portale del
Ministero dell'Economia.
Dal tenore delle Circolari, dalle espressioni utilizzate, si
arguisce in modo abbastanza piano e lineare che questa fase di accertamento
costituisce un atto dovuto in capo all'INPS e all'INAIL, i quali devono
verificare se pendenze creditorie tra Impresa e PA sono state registrate, senza
che tale verifica sia formalmente subordinata ad una specifica richiesta
dell'Impresa. E certo un'ulteriore e specifica richiesta dell'impresa
apparirebbe francamente eccessiva, visto che già il D.lgs. 192/2012 subordina il
riconoscimento di tutela all'impresa creditoria ad una specifica "iniziativa di
parte", come la certificazione-registrazione informatica; la quale, una volta
attivata, deve ritenersi giuridicamente "acquisita" dall'Amministrazione.
Non sarà comunque immotivato richiamare l'Ufficio a questa
possibilità, anche per iscritto.
Una volta verificata la "certificazione" del credito
dell'impresa verso la PA, l'Ente valuterà la capienza del credito, e, se questo
risulterà almeno pari all'importo delle eventuali irregolarità contributive
riscontrate, emetterà l'attestazione di DURC positivo. In caso contrario, non
potrà emettersi la medesima attestazione, e l'Azienda sarà invitata a
regolarizzare, come di prassi.
Si coglie l'occasione di ricordare che, per fruire di questa
particolare "facilitazione" sul rilascio del DURC, i crediti dovranno essere
certificati e registrati secondo le nuove procedure, e non documentati con altre
forme.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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