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venerdì 16 maggio 2014

BONUS 80 EURO E PERIODO DI LAVORO: COSA RISPONDE L'AGENZIA DELLE ENTRATE

AVVERTENZA: Il bonus di 80 euro va rapportato al "periodo di lavoro". In altro post, ci chiedemmo se il rapporto va fatto a giorni, o a ore. E conseguentemente, ci ponemmo cosa fosse del beneficio in caso di part time verticale o orizzontale (per rileggere il ns post vai al link: http://costidellavoro.blogspot.it/2014/05/bonus-80-euro-giorni-o-mesi-il-caso-del.html).

L'Agenzia delle Entrate riprende questo specifico quesito, puntualizzandone la risposta. Il quesito è tratto dalla Circolare Ag. Entr. 09/2014.

D. Si chiede di conoscere se spetti il credito nelle particolari ipotesi di aspettativa non retribuita, part time ed erogazione di premi dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
R. In base al comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR il credito spetta se l’imposta lorda sui redditi di lavoro è superiore alle detrazioni per lavoro. In linea generale, si ritiene che nella verifica della spettanza del credito, il disposto del comma 2 dell’art. 1 del decreto, secondo cui il credito è rapportato al periodo di lavoro nell'anno, debba essere inteso facendo riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro.
Nei casi prospettati, quindi, vale quanto già precisato con la circolare del Ministero delle finanze n. 3/E del 1998 secondo cui dai giorni per cui spettano le detrazioni vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, come in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni, mentre nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro, quali il part time verticale o orizzontale.
Per quanto concerne i premi di risultato erogati in anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, si ricorda che nel calcolo del numero dei giorni, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali si è già fruito in precedenza delle detrazioni. Nel caso prospettato, è presumibile che le detrazioni per lavoro dipendente siano state già fruite in precedenza durante il periodo di lavoro che ha dato diritto al premio e, quindi, che il credito non spetti.

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