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martedì 20 maggio 2014

MANCATO PAGAMENTO DI CONTRIBUTI E PREMI: LE SANZIONI APPLICABILI

Qui di seguito, un breve riepilogo delle sanzioni (penali, amministrative, civili) applicabili ai casi di mancato pagamento di contributi e premi.
 
1) Sanzioni penali:
    - Omissione di una o più denunce contributive o non conformi al vero (art. 02 DL 463/83 conv. in l. 638/83): Reclusione fino a 02 anni, se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: a) L'omesso versamento di contributi e premi supera l'importo minimo mensile di € 2.582,28; b) L'omissione è di almeno il 50% dei contributi complessivamente dovuti nel mese.
    - Omesso versamento delle ritenute previdenziali per la quota a carico del Lavoratore operate dal Datore di Lavoro sulla retribuzione di lavoro, comprese le trattenute ai pensionati che lavorano (art. 02 DL 463/83): Reclusione fino a 03 anni e multa fino a € 1.032, salvo sanatoria entro 03 mesi dalla contestazione o dall'accertamento della violazione. Disposizione estesa anche alle rintenute di collaboratori "a progetto" e associati in partecipazione ex. art. 39 l. 183/2010).
 
2) Sanzioni civili:
    - Omissione contributiva (art. 116.08°comma lett. a) l. 388/2000):
Trattasi di mancato o ritardato pagamento di contributi e premi rilevabili da denunce o registrazioni obbligatorie.
Nella circostanza, la sanzione applicabile è pari al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) maggiorato di 5,5 punti in ragione di anno, nel limite massimo del 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro le scadenze di legge.
Ai sensi dell'art. 116.09°comma l. 388/2000, dopo il raggiungimento del tetto del 40% sul debito contributivo -con esclusione della sanzione- maturano gli interessi di mora ex. art. 30 DPR 602/1973, che, a decorrere dal 01/05/2014, sono fissati in misura del 5,14%.
 
N.B: Detta ipotesi sanzionatoria si applica tipicamente ai casi in cui intervenga, anche a seguito di accertamento ispettivo, una trasformazione del rapporto di lavoro autonomo -ancorchè collaborazione coordinata e continuativa- in uno a carattere subordinato (vedi Circ. INPS 74/2003).
 
   - Evasione contributiva (art. 116.08°comma lett. b) l. 338/2000:
   Si configura, invece, nella circostanza in cui l'inadempienza nel versamento dei contributi sia connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, evidenziando l'intenzione specifica del trasgressore di non versare contributi o premi mediante l'occultamento dei rapporti di lavoro in essere o delle retribuzioni erogate.
Nella circostanza, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% dei contributi e premi evasi, nel limite massimo del 60%.
Dopo il raggiungimento del limite massimo della sanzione civile, sul solo debito contributivo maturano gli interessi di mora ex. art. 30 DPR 602/1973.
 
- Evasione contributiva attenuata:
   La sanzione civile, in aggiunta alla "restituzione" della contribuzione indebitamente trattenuta, è pari all'importo della sanzione prevista per "omissione" (TUR maggiorato di 5,5 punti in ragione d'anno, con tetto al 40%, fatto salvo l'addebito degli interessi di mora per l'eccedenza), qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte di Enti impositori o comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, a condizione che il versamento avvenga entro 30 gg. dalla denuncia.
Tale trattamento sanzionatorio è, in particolare, applicabile al caso di mancato/ritardato pagamento di contributi e premi derivante da "oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi" (Circ. INPS 110/2001).
 
Particolari ipotesi di riduzione delle sanzioni civili:
Ex. art. 116.08°comma l. 388/2000, le sanzioni civili, in aggiunta alla "restituzione" della contribuzione indebitamente trattenuta, possono essere ridotte fino alla misura degli interessi legali in alcune particolari ipotesi:
 
a) Mancato/Ritardato pagamento dei contributi e premi dovuti a oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo (comma 15 lett. a), prima parte);
b) Mancato/Ritardato pagamento dei contributi e premi dovuto al fatto doloso di terzo (comma 15 lett. a), ultima parte);
c) Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto a crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale (comma 15 lett. b);
d) Procedure concorsuali (art. 01.220°comma l. 662/1996);
e) Enti non Economici ed Enti, Fondazioni e Associazioni non aventi fini di lucro, qualora l'inadempienza contributiva sia dipesa da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione (art. 01.221°comma l. 662/96)
 
Secondo quanto previsto dall'art. 116.15-bis l. 388/2000, la riduzione delle sanzioni civili in misura non inferiore al tasso di interesse legale può essere concessa alle Aziende Agricole colpite da eventi eccezionali -comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario- tramite decreto interministeriale lavoro-economia.
 
Particolare previsione, poi, è quella del "pagamento di contributi/premi all'Ente Previdenziale apparente".
Trattasi di previsione disciplinata dall'art. 116.20°comma l. 388/2000: in questo senso, il debitore che abbia versato contributi ad Ente previdenziale "sbagliato" (ossia diverso da quello effettivamente titolare) si considera liberato da ogni obbligo contributivo se dimostri di aver agito "in buona fede soggettiva", ossia nella convinzione di assolvere ad un obbligo contributivo di legge, anche venuto successivamente meno per circostanze sopravvenute. E' il tipico caso di obblighi contributivi compresenti tra Enti Previdenziali (tipicamente professionali) dove vi sia ragionevole dubbio sulla loro "esclusività" (un tempo, era il caso di molti "Collaboratori" Avvocati che versavano alla Gestione Separata INPS, anzichè alla Cassa Forense).
 

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