Qui di seguito, un breve riepilogo delle sanzioni (penali,
amministrative, civili) applicabili ai casi di mancato pagamento di contributi e
premi.
1) Sanzioni penali:
- Omissione di una o più
denunce contributive o non conformi al vero (art. 02 DL 463/83 conv. in l.
638/83): Reclusione fino a 02 anni, se si verificano
contemporaneamente le seguenti condizioni: a) L'omesso versamento di contributi
e premi supera l'importo minimo mensile di € 2.582,28; b) L'omissione è di
almeno il 50% dei contributi complessivamente dovuti nel mese.
- Omesso versamento delle
ritenute previdenziali per la quota a carico del Lavoratore operate dal Datore
di Lavoro sulla retribuzione di lavoro, comprese le trattenute ai pensionati che
lavorano (art. 02 DL 463/83): Reclusione fino a 03 anni e multa
fino a € 1.032, salvo sanatoria entro 03 mesi dalla contestazione o
dall'accertamento della violazione. Disposizione estesa anche alle rintenute di
collaboratori "a progetto" e associati in partecipazione ex. art. 39 l.
183/2010).
2) Sanzioni civili:
- Omissione contributiva (art.
116.08°comma lett. a) l. 388/2000):
Trattasi di mancato o ritardato pagamento di contributi e
premi rilevabili da denunce o registrazioni obbligatorie.
Nella circostanza, la sanzione applicabile è pari al TUR
(Tasso Ufficiale di Riferimento) maggiorato di 5,5 punti in ragione di anno, nel
limite massimo del 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro
le scadenze di legge.
Ai sensi dell'art. 116.09°comma l. 388/2000, dopo il
raggiungimento del tetto del 40% sul debito contributivo -con esclusione
della sanzione- maturano gli interessi di mora ex. art. 30 DPR 602/1973,
che, a decorrere dal 01/05/2014, sono fissati in misura del 5,14%.
N.B: Detta ipotesi sanzionatoria
si applica tipicamente ai casi in cui intervenga, anche a seguito di
accertamento ispettivo, una trasformazione del rapporto di lavoro autonomo
-ancorchè collaborazione coordinata e continuativa- in uno a carattere
subordinato (vedi Circ. INPS 74/2003).
- Evasione contributiva (art.
116.08°comma lett. b) l. 338/2000:
Si configura, invece, nella circostanza in
cui l'inadempienza nel versamento dei contributi sia connessa a registrazioni o
denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, evidenziando l'intenzione
specifica del trasgressore di non versare contributi o premi mediante
l'occultamento dei rapporti di lavoro in essere o delle retribuzioni erogate.
Nella circostanza, si applica una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al 30% dei contributi e premi evasi, nel limite massimo del
60%.
Dopo il raggiungimento del limite massimo della sanzione
civile, sul solo debito contributivo maturano gli interessi di mora ex. art. 30
DPR 602/1973.
- Evasione contributiva
attenuata:
La sanzione civile, in aggiunta alla
"restituzione" della contribuzione indebitamente trattenuta, è pari
all'importo della sanzione prevista per "omissione" (TUR maggiorato di 5,5 punti
in ragione d'anno, con tetto al 40%, fatto salvo l'addebito degli interessi di
mora per l'eccedenza), qualora la denuncia della situazione debitoria sia
effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte di Enti
impositori o comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei
contributi o premi, a condizione che il versamento avvenga entro 30 gg. dalla
denuncia.
Tale trattamento sanzionatorio è, in particolare, applicabile
al caso di mancato/ritardato pagamento di contributi e premi derivante da
"oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o
amministrativi" (Circ. INPS 110/2001).
Particolari ipotesi di riduzione delle sanzioni
civili:
Ex. art. 116.08°comma l. 388/2000, le sanzioni civili, in
aggiunta alla "restituzione" della contribuzione indebitamente trattenuta,
possono essere ridotte fino alla misura degli interessi legali in alcune
particolari ipotesi:
a) Mancato/Ritardato pagamento dei
contributi e premi dovuti a oggettive incertezze connesse a contrastanti
orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo
contributivo (comma 15 lett. a), prima parte);
b) Mancato/Ritardato pagamento dei
contributi e premi dovuto al fatto doloso di terzo (comma 15 lett. a), ultima
parte);
c) Mancato o ritardato pagamento dei
contributi o premi dovuto a crisi, riorganizzazione, riconversione o
ristrutturazione aziendale (comma 15 lett. b);
d) Procedure concorsuali (art. 01.220°comma
l. 662/1996);
e) Enti non Economici ed Enti, Fondazioni e
Associazioni non aventi fini di lucro, qualora l'inadempienza contributiva sia
dipesa da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti
per legge o convenzione (art. 01.221°comma l. 662/96)
Secondo quanto previsto dall'art. 116.15-bis l. 388/2000, la
riduzione delle sanzioni civili in misura non inferiore al tasso di interesse
legale può essere concessa alle Aziende Agricole colpite da eventi eccezionali
-comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario- tramite
decreto interministeriale lavoro-economia.
Particolare previsione, poi, è quella del "pagamento di
contributi/premi all'Ente Previdenziale apparente".
Trattasi di previsione disciplinata dall'art. 116.20°comma l.
388/2000: in questo senso, il debitore che abbia versato contributi ad Ente
previdenziale "sbagliato" (ossia diverso da quello effettivamente titolare) si
considera liberato da ogni obbligo contributivo se dimostri di aver agito "in
buona fede soggettiva", ossia nella convinzione di assolvere ad un obbligo
contributivo di legge, anche venuto successivamente meno per circostanze
sopravvenute. E' il tipico caso di obblighi contributivi compresenti tra Enti
Previdenziali (tipicamente professionali) dove vi sia ragionevole dubbio sulla
loro "esclusività" (un tempo, era il caso di molti "Collaboratori" Avvocati che
versavano alla Gestione Separata INPS, anzichè alla Cassa Forense).
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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