Al mio Studio di Consulenza del Lavoro è stato chiesto di non applicare ad un Dipendente il bonus degli € 80: il Dipendente vi avrebbe rinunciato. Può il Lavoratore rinunciare a detto credito?
Risposta:
Il DL 66/2014 ha disposto che il credito d'imposta pari a € 80 mensili spettante, da aprile 2014, al Lavoratore, spetta in via automatica al Lavoratore, senza che occorra specifica richiesta al Datore di Lavoro/Sostituto d'imposta.
Certo, il bonus è un beneficio aggiuntivo per il Dipendente e come tutti i benefici (in analogia con le disposizioni civilistiche sul legato) è rinunciabile dall'interessato.
In questo senso, è certamente necessario che le Software House adeguino le procedure di conteggio/attribuzione di detto bonus a questa eventualità.
La rinuncia, però, deve passare attraverso atto espresso e dichiarazione formale del Lavoratore: allo Studio di Consulenza, che opera come Sostituto d'imposta, non deve bastare certo che detta intenzione sia semplicemente trasmessa dal Datore di Lavoro.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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