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lunedì 12 maggio 2014

IL PERMESSO DI SOGGIORNO PLURIENNALE PER LAVORO STAGIONALE

Come anticipato in una precedente mail, nell'ambito dei 15.000 ingressi programmati dal Ministero per il 2014, 3.000 quote sono state riservate ai lavoratori non comunitari, provenienti da uno dei Paesi individuati dal decreto di programmazione del flussi, che sono entrati in Italia per prestare lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il Datore di Lavoro presenti una richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale.
In sostanza, il legislatore (art. 38-bis DPR 394/99, introdotto dal Dl 05/2012) ha introdotto una puntuale disposizione di semplificazione amministrativa.
La semplificazione consiste nella richiesta di un unico nulla osta della validità di tre anni.
Dopo il primo anno, lo straniero sarà tenuto a presentare lo stesso nulla osta per richiedere il visto di ingresso ed il conseguente permesso di soggiorno, riducendo notevolmente i tempi burocratici.
Quindi, il Datore di Lavoro interessato deve specificare nella domanda che la richiesta è finalizzata ad ottenere un nulla osta pluriennale, indicando la durata temporale annuale del contratto, che dovrà essere pari a quella fruita dal lavoratore nei due anni precedenti.
Se l'esito della verifica è positivo, lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia il nulla osta pluriennale, che verrà inviato alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel Paese straniero.
Al momento del ritiro del nulla osta, il Datore di Lavoro firmerà il contratto di soggiorno, mentre il Lavoratore dovrà provvedervi entro 08 giorni dall'ingresso in Italia.
Al fine di semplificare ulteriormente le procedure relative all'assunzione dello straniero, e per contrastare il crescente fenomeno dell'ingresso irregolare (priva di instaurazione del rapporto di lavoro), la nota ministeriale del 19/03/2013 ha previsto che il Datore di Lavoro con la sottoscrizione del contratto di soggiorno assolve anche agli obblighi della comunicazione obbligatoria.
Come sopra ricordato, sia il visto di ingresso, sia il permesso di soggiorno dovranno essere richiesti ogni anno, mentre non sarà più necessario richiedere i nulla osta annuali. Per il secondo e il terzo anno, infatti, il Datore di Lavoro dovrà solo esprimere la volontà di confermare l'assunzione del Lavoratore.
Questa conferma può essere inviata, a prescindere dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale, poichè la quota risulta essere già stata assegnata sulla base del decreto flussi stagionale del primo anno.
Questa comunicazione viene inviata alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di residenza dello straniero, che dovrà rilasciare il visto di ingresso.
Una volta ottenuto il documento, lo straniero dovrà recarsi entro 08 giorni presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, per firmare il contratto di soggiorno, e richiedere il permesso di soggiorno.
La procedura semplificata introdotta dal DL 05/2012 trova applicazione anche nel caso in cui il Datore di Lavoro stagionale richieda il rilascio del nulla osta pluriennale ex. art. 38bis DPR 393/1999.
A tal proposito, il Governo Monti prevede che la richiesta di assunzione per le annualità successive alla prima possa essere effettuata da un Datore di Lavoro anche diverso (però sempre operante in attività stagionali) da quello che originariamente aveva ottenuto il nulla osta triennale per lavoro stagionale.
Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal DL 05/2012, nell'apposito campo del Mod. C-Stag. potranno essere specificati i dati relativi all'anno precedente della comunicazione obbligatoria riferita all'assunzione del Lavoratore e quelli del permesso di soggiorno o dell'assicurata posseduta da quest'ultimo (Circ. Min. Lav./Min. Int. 1960/2012). Le domande che non soddisfano i requisiti necessari, decorsi 20 gg. dalla data indicata sulla ricevuta di presentazione della domanda, verranno accolte, anche se al momento prive dei prescritti pareri della Questura o della Direzione Territoriale del Lavoro.
In questo caso, non verrà emesso il nulla-osta.
Il visto di ingresso, infatti, potrà essere richiesto presso la competente autorità consolare, quando, sul portale del Ministero dell'Interno, la pratica viene visualizzata nello stato "richiesta di visto inoltrata".
In questo caso, il contratto di soggiorno dovrà essere sottoscritto contestualmente dal Datore di Lavoro e dal Lavoratore, al momento della presentazione presso lo Sportello Unico per la richiesta di permesso di soggiorno.
 

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