Come anticipato in una precedente mail, nell'ambito
dei 15.000 ingressi programmati dal Ministero per il 2014, 3.000 quote sono
state riservate ai lavoratori non comunitari, provenienti da uno dei Paesi
individuati dal decreto di programmazione del flussi, che sono entrati in Italia
per prestare lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il
Datore di Lavoro presenti una richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro
stagionale.
In sostanza, il legislatore (art. 38-bis DPR 394/99,
introdotto dal Dl 05/2012) ha introdotto una puntuale disposizione di
semplificazione amministrativa.
La semplificazione consiste nella richiesta di un unico nulla
osta della validità di tre anni.
Dopo il primo anno, lo straniero sarà tenuto a presentare lo
stesso nulla osta per richiedere il visto di ingresso ed il conseguente permesso
di soggiorno, riducendo notevolmente i tempi burocratici.
Quindi, il Datore di Lavoro interessato deve specificare
nella domanda che la richiesta è finalizzata ad ottenere un nulla osta
pluriennale, indicando la durata temporale annuale del contratto, che dovrà
essere pari a quella fruita dal lavoratore nei due anni precedenti.
Se l'esito della verifica è positivo, lo Sportello Unico per
l'Immigrazione rilascia il nulla osta pluriennale, che verrà inviato alla
rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel Paese
straniero.
Al momento del ritiro del nulla osta, il Datore di Lavoro
firmerà il contratto di soggiorno, mentre il Lavoratore dovrà provvedervi entro
08 giorni dall'ingresso in Italia.
Al fine di semplificare ulteriormente le procedure relative
all'assunzione dello straniero, e per contrastare il crescente fenomeno
dell'ingresso irregolare (priva di instaurazione del rapporto di lavoro), la
nota ministeriale del 19/03/2013 ha previsto che il Datore di Lavoro con la
sottoscrizione del contratto di soggiorno assolve anche agli obblighi della
comunicazione obbligatoria.
Come sopra ricordato, sia il visto di ingresso, sia il
permesso di soggiorno dovranno essere richiesti ogni anno, mentre non sarà più
necessario richiedere i nulla osta annuali. Per il secondo e il terzo anno,
infatti, il Datore di Lavoro dovrà solo esprimere la volontà di confermare
l'assunzione del Lavoratore.
Questa conferma può essere inviata, a prescindere dalla
pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale, poichè la quota risulta
essere già stata assegnata sulla base del decreto flussi stagionale del primo
anno.
Questa comunicazione viene inviata alla rappresentanza
diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di residenza dello
straniero, che dovrà rilasciare il visto di ingresso.
Una volta ottenuto il documento, lo straniero dovrà recarsi
entro 08 giorni presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, per firmare il
contratto di soggiorno, e richiedere il permesso di soggiorno.
La procedura semplificata introdotta dal DL 05/2012 trova
applicazione anche nel caso in cui il Datore di Lavoro stagionale richieda il
rilascio del nulla osta pluriennale ex. art. 38bis DPR 393/1999.
A tal proposito, il Governo Monti prevede che la richiesta di
assunzione per le annualità successive alla prima possa essere effettuata da un
Datore di Lavoro anche diverso (però sempre operante in attività stagionali) da
quello che originariamente aveva ottenuto il nulla osta triennale per lavoro
stagionale.
Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal DL
05/2012, nell'apposito campo del Mod. C-Stag. potranno essere specificati i dati
relativi all'anno precedente della comunicazione obbligatoria riferita
all'assunzione del Lavoratore e quelli del permesso di soggiorno o
dell'assicurata posseduta da quest'ultimo (Circ. Min. Lav./Min. Int. 1960/2012).
Le domande che non soddisfano i requisiti necessari, decorsi 20 gg. dalla data
indicata sulla ricevuta di presentazione della domanda, verranno accolte, anche
se al momento prive dei prescritti pareri della Questura o della Direzione
Territoriale del Lavoro.
In questo caso, non verrà emesso il nulla-osta.
Il visto di ingresso, infatti, potrà essere richiesto presso
la competente autorità consolare, quando, sul portale del Ministero
dell'Interno, la pratica viene visualizzata nello stato "richiesta di visto
inoltrata".
In questo caso, il contratto di soggiorno dovrà essere
sottoscritto contestualmente dal Datore di Lavoro e dal Lavoratore, al momento
della presentazione presso lo Sportello Unico per la richiesta di permesso di
soggiorno.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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