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sabato 22 dicembre 2012

RIFORMA FORENSE: LE "NUOVE" INCOMPATIBILITA'

AVVERTENZA: Proseguiamo con la condivisione dell'analisi offerta dalla Rivista Guida al diritto della riforma forense approvata venerdì scorso in Senato. Qui di seguito, si enucleano le nuove disposizioni (di sicuro impatto lavoristico) sulle incompatibilità della Professione d'Avvocato con il lavoro Dipendente e l'eventuale cumulabilità in capo all'Avvocato di altre Professioni Intellettuali. Per approfondimenti sulle più minute ricadute lavoristiche e fiscali (specie di lavoro autonomo) si rinvia alla Pagina FB dello Studio Francesco Landi-Ferrara: https://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912?fref=ts


Avvocati: obbligo di iscrizione alla Cassa, fuori dall’albo chi non esercita-1a parte


di Eugenio Sacchettini
Vai al link: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/primiPiani/2012/11/avvocati-obbligo-di-iscrizione-alla-cassa-fuori-dallalbo-chi-non-esercita.html

Con qualche modifica al regime delle incompatibilità, vengono introdotte nuove ipotesi di sospensione dall'albo forense, ma soprattutto s'innova la normativa sul diritto al mantenimento dell'iscrizione all'albo - finora senza limiti dopo l'accesso, salvo incidenti di percorso - col vincolarlo all'effettività dell'esercizio professionale e si rende anche obbligatoria per tutti gli avvocati l'iscrizione alla cassa forense.

IncompatibilitàL'articolo 18 del Progetto uscito dalla Camera, riprendendo sostanzialmente il testo approvato dal Senato, ribadisce un principio che caratterizza da sempre la professione forense, differenziandone le caratteristiche anche sotto questo aspetto dalle altre professioni intellettuali: l'assoluta insofferenza a coniugarsi con altri tipi di rapporti di lavoro, e ciò trae origine dalla doverosa autonomia ed indipendenza dell'avvocatura . Il principio, salvo scarse eccezioni è evidente, oltre che dalla tradizione, già dalla previgente legge professionale e dalla sua applicazione.

Da qui le varie ipotesi d' incompatibilità, la prima delle quali vien fissata anzitutto dalla lettera a) dell'articolo 18 nei confronti di qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente: devono quindi cadere sotto tale divieto tutte le attività ricomprese entro il titolo terzo del libro quinto del codice civile (articolo 2222 e seguenti) di contratto d'opera, professionale o meno, se svolte continuativamente o professionalmente. Sembra perciò da escludere dal divieto l'attività hobbistica e sporadica, seppure con caratteristiche di lavoro autonomo. Dalla posizione delle virgole del testo, benché infelicemente espresso, emerge poi che la professione di avvocato rimane comunque incompatibile con l’esercizio dell’attività di notaio, e d'altronde non potrebbe essere altrimenti.

L'incompatibilità è peraltro esclusa con le attività di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, mentre viene espressamente consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti, degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro. E l'ammissibilità del contestuale svolgimento di queste professioni, seppure indirettamente, emergeva già dalla disciplina previgente.

Viene inoltre confermata la tradizionale diffidenza alla commistione fra attività forense e attività commerciale, con lo stabilire (lettera b) l'incompatibilità con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. La norma tuttavia, in considerazione delle modifiche intervenute sull'originaria legge fallimentare Rd 16 marzo 1942 n.267, fa salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali (Dlgs 9 gennaio 2006 n. 5) o in altre procedure relative a crisi di impresa (si veda da ultimo Dl 18 Ottobre 2012n. 179 in <<Guida al Diritto>> n. 45/2012 pag. 95).

Nello stesso spirito l'iscrizione all'albo forense vien ritenuta incompatibile (lettera c) non soltanto con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, ma pure con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. Vien però esclusa tale incompatibilità se l’oggetto della attività della societàe` limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico.

"Last but not least", l'elenco delle incompatibilità si conclude con la lettera d) che conferma il divieto per qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato: disposizione che anch'essa si pone sulla scia della previgente legge professionale, che ha sempre considerato lesivo dell'indipendenza dell'avvocato qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, pubblico o privato che fosse. Ma non a caso la novella adesso precisa che l'esclusione vale pure per il lavoro subordinato con orario di lavoro limitato: il divieto così concepito si colloca alla fine del lunghissimo travaglio di un susseguirsi di norme contraddittorie sull'ammissibilità dei dipendenti pubblici "part time" agli albi professionali in generale e a quello forense in particolare, terminato con la negativa ad opera della Legge 25 novembre 2003 n. 339 (in << Guida al Diritto>> n. 48/2003 pag. 127) ma non senza strascichi, perfino in sede europea, per i mezzotempisti-avvocati, che all'epoca si erano legittimamente iscritti all'albo (ibidem, n. 1/2011 pag. 38).

Le eccezioniGià si è sopra visto che l'articolo 18 del Progetto, nell'indicare le varie ipotesi d'incompatibilità con l'iscrizione all'albo forense, ne delimita i contorni col consentire l'espletamento di alcune delle attività che altrimenti risulterebbero in via generale precluse all'avvocato. Il successivo articolo 19 invece viene comunque ad escludere dal divieto d'iscrizione all'albo alcune attività, ovvero ad incanalarle entro specifici settori dell'albo forense. Così il comma 1, conformemente peraltro ad una lunga tradizione, consente che l’esercizio della professione di avvocato sia compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici: ma il successivo comma 2 stabilisce che i docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possano esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario e, per questo concentrato esercizio professionale, dispone che essi debbano essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario di cui all'articolo 15. Come si vede l'eccezione è riservata per l'insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti secondari, analogamente a quanto disposto dall'articolo 3 comma 4 lettera a) della previgente legge professionale (Rdl 27 novembre 1933 n.1578 , conv. L 22 gennaio 1934 n. 36) ma le Sezioni Unite, con sentenza 8 Novembre 2010 n. 22623 (in <<Guida al Diritto>> n. 49-50/2010 pag. 39) hanno ritenuto che l'eccezione debba valere anche per insegnanti elementari.

Pure un'iscrizione ad un elenco speciale allegato all'albo forense è consentita dal successivo comma 3 agli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, con le limitate facoltà disciplinate dall’articolo 23, concentrate cioè nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente.

Sospensione dall’esercizio professionale A norma dell'articolo 20 sono obbligatoriamente sospesi d'ufficio dall’esercizio professionale gli avvocati che ricoprano cariche istituzionali ivi indicate durante il periodo della carica: così il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati,il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro, il Viceministro o Sottosegretario di Stato; il presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; il membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura, il presidente di provincia con piu` di un milione di abitanti e il sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.

Accanto a queste ipotesi di sospensione obbligatoria dall’esercizio professionale, volte ad evidenti fini di salvaguardia dell'indipendenza e dell'autonomia dell'avvocatura, il comma 2 contempla anche la facoltà di sospensione volontaria, consentendo all’avvocato iscritto all’albo di poterla sempre richiedere, senza neppure dunque doverne indicare le ragioni, che quindi potranno essere le più disparate, e possono intravedersi nel timore della cancellazione per mancato esercizio dell'attività di cui infra. Vien fatta annotazione nell’albo, a norma del comma 3, della sospensione, sia essa obbligatoria o su richiesta.

(Fine 1a parte-Continua)

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