Con le feste natalizie, entrerà in vigore l'ASpI, che, nell'economia del disegno riformatore degli “ammortizzatori sociali”, proprio della Monti-Fornero ha innovato il tradizionale trattamento di disoccupazione,
sostituito dalla nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpi), che, a
regime, sostituirà l’indennità di mobilità, l’indennità di disoccupazione
ordinaria non agricola, l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti,
l’indennità di disoccupazione edile. Viceversa, l’ASpI non andrà a toccare la
CIG Ordinaria, né la CIG Straordinaria (che resterà in piedi per le Aziende in
ristrutturazione), né sulla CIG in deroga, di cui è prevista comunque in
prospettiva l’estinzione.
In questa sede, si fornirà breve
informativa generale sul nuovo istituto, rimandando per gli aspetti specifici
di diritto transitorio ad altra, apposita informativa.
La
nuova ASpi (anche denominata, magari un po’ troppo pomposamente “nuovo
ammortizzatore universale”) entrerà in vigore il 01/01/2013.
Potranno
accedere alla nuova indennità:
- Tutti
i Lavoratori dipendenti del settore privato assicurati contro la
disoccupazione, che siano incorsi in un’interruzione del rapporto di
lavoro contro la loro volontà (assunti con contratto a tempo
indeterminato, a tempo determinato, anche Extra UE non stagionali, anche
licenziati a seguito di un periodo di lavoro svolto in regime di contratto
di inserimento, ovvero che abbiano risolto consensualmente il rapporto di
lavoro in caso di trasferimento della proprietà dell’Azienda o della sede
di lavoro ex. Circ. INPS nr. 108/2006, ovvero che abbiano presentato la
domanda di dimissioni per giusta causa, ovvero sospesi per crisi aziendale
o occupazionale a carattere transitorio o temporaneo con anzianità
aziendale superiori a 90 gg);
- Gli
apprendisti;
- I
Soci Lavoratori di Cooperativa ex. art. 01.03°comma l. 142/2001, anche
successivamente all’entrata in Cooperativa in qualità di Socio;
- Lavoratori
“precari” non a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione;
- Il
personale artistico, teatrale e cinematografico.
Essenziale che i
Lavoratori documentino il possesso dello stato
di disoccupazione, in conformità dell’art. 01.02°comma lett. c) D.lgs.
181/2000, ovvero che siano:
- Privi
di occupazione;
- Disponibili
allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa, secondo
modalità definite con i servizi competenti.
A sua volta, i
Lavoratori devono possedere i seguenti requisiti
assicurativi:
- Anzianità
Assicurativa di almeno 02 anni;
- Massimo
52 settimane di contribuzione nell’ultimo biennio.
Per quanto concerne
il quantum
dell’indennità, è necessario precisare quanto segue:
a)
L’indennità è rapportata alla retribuzione imponibile
lorda degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non
continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero delle settimane
di contribuzione e moltiplicata per 4,33;
b)
La nuova indennità mensile sarà fissata nelle seguenti
percentuali, adeguati agli scaglioni di retribuzione sotto riportati:
·
75%
della retribuzione imponibile, sino ad un compenso di € 1.180 nell’anno 2013,
che sarà adeguato all’indice ISTAT dei prezzi al consumo;
·
25%
della retribuzione imponibile per la parte di compenso eccedente gli € 1.180.
L’indennità sarà
soggetta ad un primo abbattimento del 15% dopo i primi 06 mesi, e di un ulteriore 15% dopo i successivi 12 mesi
(ove indennizzabili).
E’ prevista la corresponsione dell’ASpI in un’unica
soluzione a favore del Lavoratore disoccupato che intenda avviare un’attività
di lavoro autonomo, di micro-impresa o intenda associarsi in Cooperativa.
A regime, ossia a
decorrere dal 01/01/2016, la durata massima dell’ASPI sarà di:
·
12
mesi, per i Lavoratori di età inferiore a 55 anni;
·
18
mesi, per i Lavoratori di età pari o superiori a 55 anni.
Ai sensi dell’art.
02.12°comma l. 92/2012, il diritto all’indennità matura a partire dall’ottavo
giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, oppure
dal giorno successivo a quello in cui l’avente diritto ha presentato la
domanda.
La relativa domanda
per la fruizione dell’ASpI va presentata entro 60 gg. dalla data in cui si ha diritto al trattamento,
ovvero entro 68 gg. dalla
data del licenziamento. L’istanza va
inoltrata per via esclusivamente telematica, come ora.
Nell’eventualità
che il Lavoratore disoccupato riprenda a lavorare con un contratto di lavoro
subordinato, l’indennità di disoccupazione, viene sospesa d’ufficio (sulla base
della comunicazioni SARE e simili) e riprende a decorrere se prima di tale
periodo venga a cessare il rapporto di lavoro. In questi casi, la l. 92/2012
prevede che le fasi relative ai contributi versati, riguardanti la nuova
occupazione, siano valide ai fini della fruizione del nuovo trattamento
assicurativo con riferimento all’ASpI o alla Mini ASpI.
Nel caso invece in
cui il Lavoratore disoccupato intraprenda un’attività di lavoro autonomo, da
cui preveda di ricavare un reddito lordo non superiore a quello necessario per
il mantenimento dello stato di disoccupazione (€ 4.800.00), questi è tenuto a comunicare all’INPS il reddito
previsto (entro 01 mese
dall’inizio dell’attività). In questo caso, l’indennità di disoccupazione verrà
decurtata per un importo pari all’80% degli importi preventivati.
In via del tutto
eccezionale, la legge ha previsto che il versamento dovuto per l’ IVS
accreditati, nello svolgimento di questa attività, per il lavoro autonomo non
determinerà alcun accredito contributivo e verrà indirizzato verso la Gestione
Prestazioni Temporanee dei Lavoratori Dipendenti.
Per i periodi
antecedenti il 01/01/2016, è prevista un periodo transitorio in cui la durata
massima dell’ASpI sarà diversificata. Per prendere cognizione di queste
informazioni, si rinvia all’Allegato A.
Decade dall’ASpI il Lavoratore nei seguenti casi:
a)
Perdita dello stato di disoccupazione;
b)
Omessa comunicazione all’INPS dello svolgimento di
lavoro autonomo;
c)
Trattamento di pensione di vecchiaia o pensionamento
anticipato;
d)
Pensione o assegno ordinario di invalidità (se non si
opta per l’ASpI);
e)
Rifiuto di partecipare (o partecipazione irregolare) a
iniziative di politica attiva del lavoro;
f)
Rifiuto di un Lavoro con retribuzione superiore almeno
del 20% dell’indennità spettante.
IL CONCORSO DEL DATORE DI LAVORO NEL
FINANZIAMENTO DELL’ASpI:
Qui di seguito,
riportiamo le principali forme con cui il Datore di Lavoro può concorrere al
finanziamento dell’ASpI:
a) Contribuzione
(vedi Circ. INPS 140/2012): L’ASpI è finanziata con le seguenti aliquote
contributive: 1.31% in sostituzione delle contribuzioni per DS Edile e
mobilità, che aumentato dello 0.30 ex. art. 25 l. 845/1978, raggiunge 1.61%.
Per gli apprendisti, l’art. 02.36°comma
(vedi anche Circ. INPS cit.), prevede lo stesso contributo, applicabile in
aggiunta alla contribuzione INPS ridotta, anche in presenza di casi di
eventuale “decontribuzione” (es. l. 183/2011), ma che non si applica a quei
lavoratori cui si applichi la ridotta aliquota degli apprendisti in forza di
speciali disposizioni agevolative (art. 02.37°comma l. 92/2012).
b)
Aliquota INPS
aggiuntiva per le assunzioni a termine dello 1.4% (sgravabile in
caso di trasformazione a tempo indeterminato) eccetto che per le assunzioni
sostitutive, stagionali, le assunzioni a termine della PA. Sono esclusi gli
apprendisti, che dal D.lgs. 167/2011 sono considerati lavoratori a tempo
indeterminato.
c)
Il cd “contributo
di licenziamento”: Previsto per le espulsioni di lavoratori a tempo
indeterminato (anche apprendisti), consiste in un versamento all’INPS nella
misura di 0.5 mensilità per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale del
Dipendente negli ultimi tre anni. Fino al 31/12/2015, non si considerano i
licenziamenti per “cambio appalti” e per “fine Commessa” nell’Edilizia.
LA MINI-ASpI SOSTITUISCE L’INDENNITA’ DI
DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI (v. Circ. INPS 142/2012 e Msg INPS
20774/2012). Per i Lavoratori Dipendenti che abbiano maturato 13 settimane di
contributi versati negli ultimi 12 mesi dalla data del licenziamento, a prescindere
dall’anzianità assicurativa biennale ordinaria. In questo caso, l’indennità è
pagata al momento dell’insorgenza dello stato di disoccupazione, anziché l’anno
successivo. Per il resto (es. sui termini di presentazione della domanda) si
applicano le disposizioni generali per l’ASpI ordinaria.
Dr. Giorgio Frabetti- Ferrara
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