Con l’espressione “transazione risolutiva” si
intende quella transazione avvenuta in diretta dipendenza dalla
cessazione del rapporto di lavoro (normalmente a causa di disputa su un
licenziamento illegittimo, ovvero per incentivare l’esodo dei
lavoratori).
Non tutte le
transazioni, nel rapporto di lavoro, sono “risolutive” (ad esempio,
rientrano nel diritto comune ex. art. 1965 C.C., quelle atte a risolvere
questioni di differenze retributive, mancato pagamento, demansionamento
etc.), ma certamente le transazioni risolutive costituiscono le
transazioni più frequenti nella pratica giuslavoristica.
Nello
schema che si riporta sotto, si riepilogano i tratti che rendono tale
transizione particolarmente peculiare, ossia il regime di imponibilità
fiscale (tassazione separata IRPEF, sempre!) e INPS (sempre esclusa).
TRANSAZIONI RISOLUTIVE
Norme di riferimento
FISCALE:
• Art. 17,1°comma lett. a) DPR 917/1986: «…le
somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute,
anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito
di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla
risoluzione del rapporto di lavoro».
• Circ.
Min. Fin. 326/97: «Entrando nel dettaglio del nuovo articolo
48, si precisa che il comma 1 conferma espressamente che costituiscono reddito
di lavoro dipendente tutte le somme e i valori (intendendo con tale espressione
la quantificazione dei beni e dei servizi) che il dipendente percepisce nel
periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni
liberali, in relazione al rapporto di lavoro, e, quindi, tutti quelli che siano
in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, anche se non provenienti
direttamente dal datore di lavoro. (…) E’ possibile la seguente elencazione di
somme e valori che sono soggetti ad imposizione, in quanto riconducibili al
rapporto di lavoro:
(…)
le somme e i
valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative,
intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso».
• SI
APPLICA «TASSAZIONE SEPARATA»
INPS:
• Art. 12,4°comma, lett. b) l. 153/1969: «Le
somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine
di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae
origine dalla predetta cessazione»
• Circolare
INPS 263/1997: « Sono, quindi, state ricomprese nella
fattispecie: le somme corrisposte nei casi di prepensionamento; quelle erogate
in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
laddove la disciplina contrattuale o legale ponga al datore di lavoro
limitazioni al potere di recesso individuale del rapporto di lavoro e, quindi,
segnatamente nelle ipotesi di rapporto di lavoro assistito dal regime di
stabilita' a norma di legge 15 luglio
1966, n. 604 e successive modificazioni; le
somme erogate per cessazione del rapporto di lavoro a termine prima della
scadenza di questo; le somme corrisposte allo scopo di attuare riduzioni di
personale attraverso licenziamenti collettivi».
• NON
SONO IMPONIBILI INPS.
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