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martedì 3 maggio 2016

CONGEDO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE-FLASH

Con Circolare 65/2016, l’INPS ha emanato le prime disposizioni applicative del cd “congedo per le donne vittime di violenza di genere” previsto dall’art. 24 D.lgs. 80/2015.
L’istituto, varato inizialmente con scadenza 31/12/2015 (art. 26 D.lgs. 80/2015), è stato poi successivamente consolidato, anche per gli anni successivi al 2015, dall’art. 43 D.lgs. 148/2015. Qualche primo, rapido cenno di sintesi. Tale indennità è riservata alle donne dipendenti del settore privato (con esclusione del lavoro domestico), con un rapporto di lavoro in corso, e che siano inserite in percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri anti-violenza o dalle Case Rifugio.
Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi (90 gg. dall’astensione effettiva dall’attività lavorativa), da fruire entro i 3 anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
Il congedo può essere goduto in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa (con esclusione, quindi, dei giorni festivi, dei periodi di sospensione dell’attività lavorativa, dei periodi di aspettativa e dei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro), in modalità giornaliera o oraria, secondo quanto stabilito dai CCNL stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. In assenza di CCNL, precisa la Circolare, la Lavoratrice può optare tra modalità di fruizione giornaliera o oraria.
Per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione. In caso di fruizione oraria, l’indennità è anticipata dal Datore di Lavoro, salvo conguaglio, secondo le modalità previste per l’indennità di maternità.
La Circolare precisa che lavoratrici che abbiano usufruito di periodi di congedo dall’entrata in vigore della riforma (25/6/15) ad oggi, devono presentare istanza anche per tali periodi, in modo da consentire la verifica dei conguagli eventualmente già effettuati.

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