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lunedì 9 maggio 2016

DETASSAZIONE EDIZIONE 2016, LE CARATTERISTICHE DELLE "VOCI DI RISULTATO" DETASSABILI-FLASH

Ci preme sottoporre alla Vs. attenzione come il passaggio più rimarchevole della recentissima Circolare 8/2016 della Fondazione Studi CDL (2/5) sia il paragrafo 2.1, perché contiene importanti specifiche sui premi di risultato, di assoluta e primaria rilevanza pratica.
Questo, in sintesi, il contenuto tratto dall’art. 1-2 dm 25/3/16 (che, poi, potrete attingere più diffusamente in allegato).
In prima battuta, la Fondazione precisa che la detassazione è prevista a fronte della corresponsione di “premi di risultato”: la Fondazione Studi precisa che in questa voce non rientrano (e, perciò, non sono detassabili) generiche “somme” erogate per incrementi di produttività: le somme detassabili non sono corrispettivo della mera “continuità” del lavoro (es. indennità turno), ma sono somme corrisposte in funzione di specifiche performance di migliore produttività, che non solo devono essersi oggettivamente verificate, e che i contratti collettivi “di secondo livello” (Aziendale e Territoriale) devono dettagliare nei termini qualitativi e quantitativi.
Più in particolare, l’art. 1, comma 1, lett. a) del decreto prescrive che i contratti debbano prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
L’art. 2 precisa che, a questo scopo, possono rilevare vari indici, qualitativi o quantitativi, ma comunque «obiettivamente verificabili» entro un lasso di tempo congruo definito dall’accordo. Tali indici, a titolo di esempio, possono consistere:

1) Nell’aumento di produzione;
2) In risparmi dei fattori produttivi;
3) Nel miglioramento della qualità dei prodotti Nel miglioramento dei processi (sottinteso “processi produttivi”).

La norma, infatti, precisa che il «miglioramento dei prodotti/processi» può essere valutato (sempre a titolo di esempio), entro un adeguato periodo di osservazione e di verificazione con due modalità: Riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario; Ricorso al Lavoro Agile (telelavoro) «quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato».
ESEMPLIFICAZIONI: La Fondazione CDL ritiene conforme a questi criteri la previsione di una somma, a titolo di premio, nei casi in cui la diversa riorganizzazione dell’orario di lavoro portasse a specifici e riscontrati risultati. Non sarebbe conforme e, conseguentemente, non sarebbe detassabile la somma prevista da un contratto aziendale che premiasse genericamente una forma di impiego flessibile, ma senza riferimento a specifiche performance (es. un’indennità cambio turno).

LE SOMME DI PRODUTTIVITA’ DETASSABILI DEVONO ESSERE “PREMI DI RISULTATO GRADUALI”: Che poi una somma sia qualificabile come “premio di produzione/risultato” non è ancora, per la Fondazione Studi, una condizione necessaria e sufficiente per la detassazione. Secondo la Fondazione, infatti, la detassazione è prevista a fronte di “voci di risultato di ammontare variabile” (comma 182). Non è questo, secondo la Fondazione Studi, un generico e ovvio riferimento alla “variabilità” intrinseca di questo speciale salario (detto appunto “salario variabile di produttività”). Il riferimento all’ “ammontare variabile” va inteso, per la Fondazione Studi, nel senso che le voci di risultato devono essere di importo graduale e proporzionale al “risultato”.
ESEMPIO: E’ detassabile un premio di € 1.000, riconosciuto nella misura del 90%, 80% etc. in funzione di una scala di maggiore fatturato ottenuto. Non è, viceversa, detassabile un premio fisso riconosciuto a fronte di un determinato risultato.
CORRETTIVI IN CASO DI CONGEDO DI MATERNITA’ (COMMA 183): La Fondazione Studi, molto meritoriamente, chiarisce la portata del comma 183. Ove la contrattazione collettiva “di secondo livello” dovesse prevedere indicatori di produttività riferiti alla “presenza”, questi non possono avere effetti penalizzanti in caso di periodi di congedo obbligatorio per maternità. Ecco spiegato il contenuto del comma 183.

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